"Il reimpiego del lavoratore in un momento successivo alla liquidazione di un trattamento pensionistico non determina il venir meno dello status di “vecchio iscritto” originariamente acquisito"
Sono molti i medici che non si rassegnano al pensionamento, e che continuano ad esercitare anche dopo il conseguimento del trattamento di quiescenza. Sulla libera professione è previsto il versamento all’Enpam, ma capita anche di essere riassunti come dipendenti o collaboratori, versando ulteriore contribuzione all’Inps. Classico, ad esempio, è il caso del medico in pensione anticipata che viene assunto, con un contratto di dipendenza, come direttore sanitario di una casa di cura privata o di una RSA.
In questo ambito, si inquadra una recente determinazione dell’Inps, assunta a seguito di una consultazione con il Ministero del Lavoro. Secondo il chiarimento dell’Istituto, anche se il supplemento di pensione connesso alla nuova attività dovesse venire calcolato interamente con il sistema contributivo (in vigore per tutti almeno dal 2012), il calcolo della nuova quota non si discosterà dal regime precedente, in modo particolare con riferimento al cosiddetto massimale contributivo.
Per determinare se un soggetto è un vecchio o un nuovo iscritto valgono tutti gli eventuali contributi precedenti al 1996, quindi anche quelli relativi al riscatto della laurea, della specializzazione o del servizio militare, quelli versati presso gli stati membri dell’Unione Europea, oppure presso stati aventi una convenzione con l’Italia in materia previdenziale, nonché quelli versati presso le Casse Professionali come l’Enpam. Questo meccanismo è spesso oscuro, sia per il datore di lavoro sia per il lavoratore, tant’è vero che l’Inps ha realizzato un servizio informativo denominato PRISMA, che serve proprio a verificare se il soggetto in questione sia un vecchio o un nuovo iscritto.
In ogni caso, il Messaggio Inps n. 3748 dell’11 novembre 2024 dice che "nel merito, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che il reimpiego del lavoratore in un momento successivo alla liquidazione di un trattamento pensionistico non determina il venir meno dello status di "vecchio iscritto" originariamente acquisito.
Pertanto, la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie, compresi gli enti privati gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 (tra i quali appunto l’Enpam), continua a rimanere valida ai fini dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 (quella relativa al massimale), indipendentemente dall’eventuale fruizione di una prestazione previdenziale. I "vecchi iscritti", quindi, anche per il nuovo rapporto, saranno soggetti, in caso di emolumenti importanti, ad un versamento previdenziale più elevato dei "nuovi iscritti", con un conseguente ritorno pensionistico. Il Ministero ha, inoltre, sottolineato che ove il soggetto dopo il pensionamento intraprenda un’attività libero-professionale che richieda l’iscrizione presso un ente di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 (come accade per i pensionati contribuenti dell’Enpam), tale attività è sottoposta alla specifica disciplina ordinamentale adottata in materia dall’ente di riferimento (per l’Enpam, il pagamento della contribuzione agevolata del 9,75% annuo sul reddito ed il calcolo annuale automatico del relativo supplemento di pensione).
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L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.
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