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Corte Costituzionale: chi deve stipulare l'assicurazione medica. Medico strutturato: onere assicurativo autonomo solo per colpa grave

Professione Redazione DottNet | 25/11/2024 17:01

"La copertura serve per garantire efficacia all'azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa promossa, rispettivamente, dalla struttura sanitaria di appartenenza o dal pubblico ministero presso la Corte dei Conti"

La Corte Costituzionale, più volte chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 83 c.p.p., chiarisce gli obblighi assicurativi del personale sanitario, precisando che, nel caso di "medico strutturato", quest'ultimo "non ha alcun obbligo di assicurazione della propria responsabilità verso i pazienti", rispondendo in ogni caso la struttura sanitaria che della sua opera si avvalga. Lo spiegano gli avvocati Diego Ferraro e Sonia Coppola del Foro di Palermo (Studio Cataldi Network). L'obbligo assicurativo di tali sanitari, infatti, "è di diverso ordine", precisa la Corte, dovendo questi ultimi stipulare polizza "per colpa grave" all'esclusivo fine di "garantire efficacia all'azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa promossa nei loro confronti".

Con sentenza n. 182/2023 e con ordinanza n. 177/2024, in particolare, la Corte affronta, in via incidentale, il tema della responsabilità professionale degli esercenti la professione sanitaria e degli obblighi assicurativi posti a carico degli stessi alla luce della riforma del settore realizzata dalla legge n.

24 del 2017 (cd. Legge Gelli - Bianco). Nel ripercorrere gli obblighi assicurativi tracciati dall'infradescritta legge viene innanzitutto delineata la natura della responsabilità civile connessa alle prestazioni sanitarie, distinguendola in "contrattuale" (per le "strutture sanitarie" che "nell'adempimento della propria obbligazione si avvalgono dell'opera di esercenti la professione sanitaria") ed in "extracontrattuale" (per l'"esercente la libera professione" che "opera nell'ambito di una struttura" ma che "non abbia agito nell'adempimento di una obbligazione contrattuale assunta col paziente"). "Su questa trama", prosegue la Corte, "si innestano gli obblighi assicurativi previsti dall'"art. 10 della legge 24/2017" con riferimento a tre categorie di soggetti:

Strutture Sanitarie

Queste ultime hanno l'obbligo di dotarsi di polizze assicurative (o di adottare "analoghe misure") per coprire i rischi derivanti "sia da fatto proprio" (ad esempio "carenze organizzative""sia da fatto altrui" in riferimento ai "prestatori d'opera" di cui si avvalgono.

Medici Liberi Professionisti

La suddetta categoria, invece, dal momento in cui non è inserita in una "organizzazione complessa eterodiretta", governando in modo "personale" e "autonomo" il rischio, deve assicurarsi, a tutela dei pazienti, "autonomamente".

Medici strutturati

Venendo ora ad analizzare gli obblighi assicurativi propri dei medici strutturati, la Corte sottolinea come gli stessi "non hanno alcun obbligo di assicurazione della propria responsabilità civile verso i pazienti" essendo la relativa responsabilità coperta dall'assicurazione (o analoga misura) della struttura sanitaria. Detti medici, semmai, devono stipulare, con oneri a proprio carico, una polizza di assicurazione "per colpa grave" al fine di "garantire efficacia all'azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa promossa nei loro confronti, rispettivamente, dalla struttura sanitaria di appartenenza o dal pubblico ministero presso la Corte dei Conti".

Conseguentemente si esclude l'"azione diretta" da parte del danneggiato "nei confronti dell'assicuratore obbligatorio del medico strutturato" per la chiara ragione che essa "copre debiti del medico" legati all'esercizio di azioni "di rivalsa e responsabilità amministrativa" (successive all'esperimento vittorioso delle azioni risarcitorie da parte del danneggiato) estranee in quanto tali all'interesse del paziente che, dunque, non ha alcun titolo per agire nei confronti della Compagnia. Parimenti esclusa risulta la "chiamata in giudizio" da parte dello stesso medico strutturato (convenuto dal paziente danneggiato) della Compagnia, dovendo quest'ultima tenerlo indenne dalle citate azioni eventualmente esercitate in altro e successivo procedimento e non dalla richiesta risarcitoria del danno formulata dal paziente.

Giova ricordare che il decreto stabilisce requisiti minimi dettagliati per le polizze assicurative obbligatorie, come previsto dall’Articolo 10 della Legge n. 24/2017. Le strutture sanitarie e sociosanitarie, sia pubbliche che private, e i professionisti sanitari devono sottoscrivere polizze che garantiscano:

• Massimali di Garanzia: I massimali minimi di garanzia variano in base alla tipologia di struttura e alle prestazioni erogate:

 Strutture ambulatoriali senza prestazioni protette: Massimale non inferiore a €1.000.000,00 per sinistro e un massimale annuo non inferiore al triplo di quello per sinistro.

• Strutture non chirurgiche, ortopediche, anestesiologiche e parto: Massimale non inferiore a €2.000.000,00 per sinistro e un massimale annuo non inferiore al triplo di quello per sinistro.

• Strutture chirurgiche, ortopediche, anestesiologiche e parto: Massimale non inferiore a €5.000.000,00 per sinistro e un massimale annuo non inferiore al triplo di quello per sinistro.

• Sinistri riconducibili a una stessa causa: Massimale per sinistro e per anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro indicato per le diverse categorie di strutture.

• Retroattività: Le polizze devono garantire la copertura per richieste di risarcimento presentate per la prima volta durante il periodo di validità della polizza, relative a fatti avvenuti nei 10 anni precedenti.

Requisiti minimi di garanzia e condizioni generali di operatività delle misure analoghe (auto-ritenzione del rischio)

• Fondo Specifico di Copertura dei Rischi: Le strutture che optano per l’auto-ritenzione del rischio devono costituire un fondo specifico sufficiente a coprire i costi attesi per i rischi in corso al termine dell’esercizio.

• Fondo Messa a Riserva per Competenza dei Risarcimenti: Deve essere costituito un fondo destinato alla riserva per risarcimenti relativi a sinistri denunciati e non ancora liquidati. La congruità degli accantonamenti è certificata da un revisore legale o dal collegio sindacale.

• Funzione Valutazione Sinistri: Le strutture devono istituire una funzione interna per valutare, sul piano medico-legale e giuridico, la pertinenza e la fondatezza delle richieste di risarcimento indirizzate alla struttura.

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