E' uno dei capitoli più interessanti della normativa sulla responsabilità professionale appena pubblicata in Gazzetta
Resta sicuramente tra le norme più importanti: tra le possibilità che offre la riforma della responsabilità medica (clicca qui per scaricare la legge completa con l'interpretazione) una delle più rilevanti prevede che il malato, danneggiato da un errore medico, possa fare causa contro l’assicurazione. Un po' come avviene per gli incidenti stradali, con il duplice scopo di tagliare i tempi dei processi e favorire la tutela dei pazienti.
Vediamo che cosa deve fare il danneggiato.
Assicurazione obbligatoria per responsabilità medica
La nuova legge sulla riforma della responsabilità medica prevede l’assicurazione obbligatoria per le aziende sanitarie (quello che per i medici, sebbene ancora non operativo perché in attesa dei decreti attuativi, era già stato previsto dalla legge del 2011). In alternativa alla stipula di una polizza rc (sulla responsabilità civile), l’ospedale o la clinica potranno "autoassicurarsi" ossia predisporre una speciale riserva in bilancio destinata ad alimentare un fondo per i risarcimenti.
Se l’assicurazione è in liquidazione oppure la struttura sanitaria è priva dell’assicurazione, il danneggiato viene risarcito da uno speciale «Fondo di Garanzia per i danni derivati da responsabilità sanitaria».
Azione diretta contro l’assicurazione
In caso di errore medico o della struttura, il malato danneggiato ha, con la nuova legge, la possibilità di agire direttamente contro l’impresa di assicurazione e di ottenere la sua condanna al risarcimento, senza dover prima citare l’ospedale o la clinica. Proprio come avviene in tema di responsabilità civile automobilistica.
Ciò vale sia che il responsabile sia un’azienda sanitaria pubblica che privata, o un medico che agisca in regime libero professionale (intramoenia).
Al fine di ridurre il contenzioso in tribunale e risolvere le liti sul nascere, già nella fase del tentativo di conciliazione, innanzi cioè all’organismo di mediazione, l’assicurazione ha l’obbligo (sanzionabile se disatteso) di formulare al paziente-attore un’offerta di risarcimento del danno o di comunicare i motivi per i quali non ritiene sussista un obbligo risarcitorio.
In ogni caso, il paziente danneggiato che intende agire direttamente contro l’assicurazione ha l’obbligo di chiamare in causa anche l’assicurato, ossia la struttura (pubblica o privata) o il medico libero professionista (in termini tecnici si parla di «litisconsorzio necessario»). In questo modo, qualora si dovesse pervenire a una sentenza di responsabilità medica, il giudice dispone la condanna solidale al risarcimento dei danni di tutti i soggetti intervenuti nella causa.
L’azione di rivalsa
Dopo il pagamento al paziente, la struttura sanitaria potrà rivalersi contro il medico, dipendenti e qualsiasi membro dell’equipe responsabile ma a condizione che venga rilevato il dolo o la colpa grave di questi ultimi (in passato l’azione di rivalsa poteva essere esercitata sempre).
Nell’ambito della rivalsa il medico non potrà essere condannato oltre il triplo del proprio reddito lordo annuale.
Fonte: laleggepertutti
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