L’INPS con la circolare n. 46 del 13 marzo 2024, ha fornito le istruzioni in merito alle modifiche introdotte
I medici e gli odontoiatri dipendenti la cui posizione contributiva inizia successivamente al 1° gennaio 1996, ivi compresi eventuali periodi riscattati e ricongiunti, possono adesso conoscere in dettaglio le conseguenze sul loro futuro pensionistico delle disposizioni inserite dal Governo nell’ultima legge di bilancio. L’INPS, infatti, con la circolare n. 46 del 13 marzo 2024, ha fornito le istruzioni in merito alle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 125, lettere a), b) n. 1, 2 e 3 e c), della legge n. 213 del 2023, alle disposizioni di cui ai commi 7, 11 e 12 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, in materia di pensione di vecchiaia e pensione anticipata nel sistema contributivo.
Oltre alla Quota 103 (62 anni di età e 41 anni di contributi, ma con calcolo contributivo ed una finestra di nove mesi) ed all’Opzione Donna (61 anni di età e 35 di contributi, sempre con calcolo contributivo, finestra di 12 mesi e importo massimo di € 2.250 fino al raggiungimento dell’età di vecchiaia), rimane infatti sempre in vigore la pensione anticipata contributiva prevista dalla Legge Fornero. Si tratta di uno strumento molto gradito da medici e odontoiatri, perché a differenza degli altri, consente di continuare ad esercitare l’attività professionale, producendo un reddito cumulabile con la pensione.
Fino al 31 dicembre 2026, questo canale consente di andare in pensione con i seguenti requisiti:
64 anni di età;
20 anni di contributi versati ed accreditati dal 1996 in poi;
Importo della prima rata di pensione (importo soglia) pari almeno a 3 volte l’importo dell’assegno sociale in vigore (cioè € 1.603,23).
È importante precisare che:
La legge di bilancio 2024 ha previsto che l'importo-soglia che consente di accedere alla pensione anticipata è più basso (e quindi acquisire il diritto è più facile):
Riguardo alla pensione di vecchiaia contributiva, I lavoratori per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 in poi, conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia in presenza del requisito anagrafico di 67 anni (da adeguare alla speranza di vita dal 1° gennaio 2027) e di una anzianità contributiva minima di 20 anni.
Con la nuova legge di bilancio, il requisito dell’importo soglia per l’accesso a pensione è stato ridotto ad 1 volta l’importo dell’assegno sociale (il valore provvisorio, per l’anno 2024, è pari a 534,41 euro), mentre fino allo scorso anno la soglia era pari ad 1,5 volte l’assegno sociale. In alternativa, i lavoratori totalmente contributivi possono accedere alla pensione di vecchiaia al compimento dei 71 anni di età (da adeguare alla speranza di vita, dal 1° gennaio 2027) con cinque anni di contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria, da riscatto, ma con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo) e a prescindere dall’importo della pensione raggiunto.
In sostanza, con le limitazioni introdotte, diventa più difficile conseguire la pensione contributiva anticipata (meno gradita al legislatore, che deve corrisponderla per un maggior numero di anni) e più semplice agganciare quella di vecchiaia (meno onerosa per lo Stato, perché i beneficiari, non potendone usufruire, ricorrerebbero comunque a benefici di tipo assistenziale).
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Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
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