L’Enpam, grazie ad una disposizione regolamentare, conserva la facoltà di decidere se recuperare le quote di contribuzione minima obbligatoria mediante ruolo o direttamente
Nessuna via di scampo per chi non paga il contributo minimo obbligatorio all’Enpam: una recente sentenza del Tribunale di Catania ribadisce l’obbligatorietà del pagamento sia in caso di debiti che normalmente sarebbero caduti in prescrizione sia in caso di richiesta di rottamazione (com’è noto non utilizzabile per i crediti delle Casse di previdenza private). Nello specifico, i contributi, riferiti alle annualità 2008 e 2009, e non pagati nel frattempo, erano stati formalmente richiesti dal concessionario al medico con una raccomandata del 2012; erano poi stati dichiarati dal giudice formalmente prescritti, essendo trascorsi più di cinque anni dalla successiva intimazione di pagamento. Su questa base, l’Enpam otteneva dal concessionario il risarcimento del danno conseguente alla declaratoria di estinzione del credito. Relativamente alla posizione del medico, il giudice dichiarava invece dovuti tutti i contributi relativi alle annualità successive.
Medico e concessionario proponevano appello contro la sentenza, ma nel marzo scorso il Tribunale di Catania ha confermato la sentenza di primo grado, a tutto vantaggio dell’Enpam. Con riferimento all’opposizione del medico, il giudice di appello cita la sentenza di Cassazione n. 3005/2020, che afferma: "l’intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che …essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all’atto impositivo da cui è sorto il debito". In sostanza, non avendo il medico impugnato le cartelle appena esse sono state notificate, ma soltanto quando ha ricevuto l’intimazione di pagamento, gli atti impositivi sono divenuti definitivi e non possono essere travolti impugnando la sola intimazione.
Inoltre, il giudice di appello fa notare che la riscossione coattiva dei crediti contributivi mediante ruolo è espressamente prevista dall’art. 17, comma 1 del D. Lgs. n. 46/1999 per le entrate dello Stato e degli altri enti pubblici anche previdenziali, mentre l’Enpam è persona giuridica di diritto privato, e non rientra, quindi, nel novero degli enti tenuti ad effettuare il recupero dei loro crediti con tale modalità. Pur non essendovi tenuto per legge, però, l’Enpam, grazie ad una disposizione regolamentare, conserva comunque la facoltà di decidere se recuperare le quote di contribuzione minima obbligatoria mediante ruolo o direttamente, come avvenuto nel caso di specie. La prova dell’obbligatorietà e della debenza delle somme richieste dall’ente, per il giudice, discende dal contenuto del Regolamento Enpam e può rilevarsi dall’intimazione di pagamento ricevuta dal medico. Infine, la sottoscrizione del prospetto debitorio da parte del Dirigente (allegato all’intimazione) conferisce allo stesso carattere di ufficialità e autenticità della sua provenienza, rendendolo inattaccabile.
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