Il Tribunale ha stabilito che è illegittima la previsione secondo cui le farmacie possano effettuare prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in locali esterni e distaccati rispetto alla sede della farmacia
Il TAR di Palermo ha accolto il ricorso promosso da ANMED (Associazione nazionale di medicina, diagnostica, salute e benessere) e Uap (Unione nazionale ambulatori, poliambulatori, enti e ospedalità privata) a tutela del diritto alla salute dei cittadini e dei servizi sanitari, patrocinato dallo studio legale Minnella e Coppa attraverso gli avvocati Paolo Rossi, Alberto Pepe, Vincenzo Minnella e Davide Di Paola. “Grazie a questa sentenza il TAR ha finalmente riconosciuto il ruolo fondamentale svolto dalle strutture sanitarie accreditate, che erogano servizi sanitari nel rispetto delle norme di legge, con il possesso dei 420 requisiti strutturali, professionali e tecnologici previsti per garantire una medicina di precisione per i nostri cittadini – si legge in una nota dell’Uap – Di conseguenza, sono state riconosciute le istanze di ANMED e Uap, affinché alle farmacie siano riconosciute prestazioni di mero autocontrollo”.
Con una recente sentenza (n. 1003/2024), il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha stabilito che è illegittima la previsione secondo cui le farmacie possano effettuare prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in locali esterni e distaccati rispetto alla sede della farmacia. La decisione annulla una nota dell’Assessorato regionale della Salute che autorizzava tale possibilità, ritenendo che essa anticipi indebitamente una riforma normativa ancora non approvata (i’DDL semplificazioni 2024′), e dunque priva di copertura legislativa attuale”. “Il TAR ha sottolineato che nessuna norma statale oggi in vigore consente alle farmacie di svolgere attività sanitarie in spazi esterni alla sede farmaceutica – scrive l’Uap – a eccezione di alcune attività specifiche (come la somministrazione di vaccini e tamponi) che sono tassativamente previste dalla legge. Ne consegue che le farmacie possono effettuare solo test di autocontrollo e alcune attività di prevenzione all’interno dei propri locali, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 153/2009. Non possono invece trasformarsi in veri e propri ambulatori né svolgere esami diagnostici assimilabili a quelli erogati da laboratori e strutture sanitarie accreditate, soggetti a rigide autorizzazioni. La sentenza ribadisce quindi un principio fondamentale: la tutela della salute e l’erogazione di prestazioni sanitarie devono avvenire nel rispetto delle norme e delle garanzie previste per tutti gli operatori del settore, senza scorciatoie o trattamenti di favore”.
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Il 70% delle somme assegnate, sarà erogato successivamente alla acquisizione dell’Intesa in Conferenza Stato Regioni; il restante 30% successivamente alla valutazione della relazione conclusiva
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