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Dirigenti sanitari in aspettativa per incarichi di direzione. E' l'azienda sanitaria di assegnazione a dover versare i contributi dovuti

Previdenza Redazione DottNet | 20/12/2024 08:35

Con il messaggio n. 3867 del 19 novembre scorso, l’Inps ha introdotto significative semplificazioni nell’assolvimento degli obblighi informativi e nelle modalità di versamento dei contributi relativi a questi soggetti

La nuova formulazione, introdotta nel 2021, dell’art. 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992 riconosce ai lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, la possibilità di essere collocati in aspettativa senza assegni per espletare l’incarico di direttore generale, sanitario, amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, o per l’incarico di direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico.

Con il messaggio n. 3867 del 19 novembre scorso, l’Inps ha introdotto significative semplificazioni nell’assolvimento degli obblighi informativi e nelle modalità di versamento dei contributi relativi a questi soggetti.

In queste fattispecie, era infatti previsto che l’originario datore di lavoro degli interessati avrebbe dovuto continuare ad assolvere gli obblighi contributivi presso le gestioni previdenziali alle quali era iscritto il dipendente al momento della sua nomina, pagando anche la quota direttamente a carico del lavoratore. In un momento successivo, ne avrebbe dovuto chiedere il rimborso all’azienda sanitaria o all’ospedale, e questi ultimi avrebbero recuperato dagli emolumenti corrisposti all’iscritto anche la quota anticipata dal datore per conto del lavoratore. Essendo il versamento già avvenuto, le aziende sanitarie, nei confronti dell’Inps, avevano solo l’obbligo di inviare la denuncia contributiva.

Con il recente messaggio, l’Inps, per buona parte dei soggetti, sposta invece tutti gli adempimenti sulle aziende sanitarie. Per i direttori generali, sanitari e scientifici, ora il versamento della contribuzione potrà essere effettuato direttamente dall’azienda sanitaria, compilando il modello F24 con matricola e codici fiscali degli interessati. La semplificazione, precisa il messaggio, riguarda i dipendenti iscritti presso il Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti o ai fondi speciali della gestione privata.

La determinazione della contribuzione dovuta a fini pensionistici è soggetta a due tetti di reddito, qui indicati con riferimento all’annualità 2024:

    • € 218.102 per i cosiddetti vecchi iscritti, quanti cioè avevano una posizione contributiva anteriore al 1996;
    • € 119,650 per i cosiddetti nuovi iscritti, cioè il personale privo di anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995, nonché per i soggetti che hanno optato per il sistema di calcolo contributivo.

Debbono invece essere corrisposte in relazione all’intera retribuzione percepita le cosiddette contribuzioni minori: disoccupazione, maternità, malattia, ecc. Il messaggio fornisce anche ulteriori dettagli in ordine al corretto adempimento degli obblighi informativi da parte delle aziende sanitarie, ospedaliere ed IRCCS interessati.

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