L'Enpam ha inviato anche una diffida a due avvocati che di recente hanno diffuso comunicazioni fuorvianti che lasciavano intendere che tutto fosse sospeso
Non c’è alcuna sospensione o alcun rinvio per il contributo del 4 per cento che le strutture accreditate con il Ssn devono versare alla gestione degli Specialisti esterni dell’Enpam entro il 20 dicembre 2024. L’ente previdenziale dei medici e degli odontoiatri ha inviato anche una diffida a due avvocati che di recente hanno diffuso comunicazioni fuorvianti che lasciavano intendere che tutto fosse sospeso. Tali comunicazioni si basavano su un provvedimento cautelare del Tar del Lazio vecchio di undici mesi, con giudizio rimesso alla Corte di Cassazione, e che comunque riguardava una delibera diversa da quella che ha fissato il termine di pagamento al 20 dicembre 2024.
Quest’ultima delibera è invece pienamente in vigore ed efficace, come confermato nel merito già dai Tribunali del lavoro di Roma, di Milano e di Catania. Anche gli avvocati che hanno diffuso le comunicazioni fuorvianti si erano rivolti al Tribunale del lavoro di Roma (riconoscendo quindi la competenza del giudice civile e non quella del Tar), ma il giudice del lavoro ha respinto le loro istanze, dando ragione all’Enpam. Eludere la scadenza del 20 dicembre 2024, quindi, espone le strutture accreditate con il Ssn e i professionisti a tutte le conseguenze derivanti dal mancato pagamento di contributi previdenziali.
Sono ormai abbastanza numerosi, anche fra i medici e gli odontoiatri, i casi in cui, al momento della morte del professionista, il diritto alla pensione a superstiti venga attribuito ad un suo nipote, anche in presenza di genitori viventi.
A partire dal 2027 la Ragioneria reputa possibile un aumento di tre mesi dei requisiti necessari per il pensionamento, sia di vecchiaia sia anticipato
Nel 2027-2028 i requisiti per la pensione dovrebbero aumentare di tre mesi: l’età richiesta per la pensione di vecchiaia passerebbe a 67 anni e 3 mesi
Per i periodi lavorati fino al 31 dicembre 1995 si deve calcolare il 2,5 % per anno d’anzianità contributiva anche per chi ha compiuto 65-66 anni
Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile
L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.
Il cedolino è già disponibile, mentre i pagamenti partiranno a inizio mese
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