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Pensioni ospedalieri: nuovi rendimenti e decorrenze per l'uscita dal lavoro anticipata

Previdenza Redazione DottNet | 06/08/2024 09:29

Sono interessati esclusivamente gli ex iscritti all’Inpdap, fra questi medici ed odontoiatri ospedalieri e dipendenti delle Asl

L’Inps, con la circolare n. 78 del 3 luglio scorso, fornisce, con sette mesi di ritardo, le istruzioni per l’applicazione dell’articolo 1, commi da 157 a 163, della legge di Bilancio 2024, in materia di aliquote di rendimento a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), nonché sulle decorrenze della pensione per questi stessi soggetti. Sono quindi interessati esclusivamente gli ex iscritti all’Inpdap, fra questi medici ed odontoiatri ospedalieri e dipendenti delle Asl; va quindi sottolineato che ai medici ed agli odontoiatri che siano dipendenti diretti dell’amministrazione statale (ad esempio dei Ministeri) queste norme peggiorative non saranno applicate

Nuove tabelle di rendimento. Le quote di pensione liquidate a decorrere dal 02/01/2024 con il sistema retributivo con un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni maturati entro l’01/12/1995 vengono calcolate con l’applicazione dei nuovi coefficienti di rendimento riportati nella tabella "A" allegata alla legge.

Il nuovo calcolo riguarda esclusivamente le pensioni per coloro che hanno maturato da 1 anno a 15 anni di contribuzione al 31/12/1995; i trattamenti, per chi ha raggiunto un’anzianità superiore a tale data cioè al 31.12.1995, saranno liquidati con le vecchie tabelle (tabella A legge 965/65), e cioè senza alcuna penalizzazione. I coefficienti di rendimento applicati al personale con meno di 15 anni al 31/12/1995 hanno un valore del 2,5% per ogni anno di servizio, mentre dopo il 1995, come per i lavoratori privati, hanno un rendimento del 2% annuo. Rispetto al sistema precedente, il taglio del rendimento è piuttosto consistente, specie se si hanno pochi anni di servizio prima del 1996.

Medici e personale infermieristico. Tuttavia, per gli iscritti alla cassa per la pensione dei sanitari e per quelli iscritti alla cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali che cessano l’ultimo rapporto di lavoro da infermieri, la riduzione della pensione conseguente alle nuove norme si alleggerirà in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell’accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile, fino quindi ad azzerarsi dopo tre anni. Le pensioni di vecchiaia dei medici e degli infermieri non subiscono comunque alcun taglio. Inoltre, anche al fine di evitare ogni possibile penalizzazione, per i dirigenti medici e sanitari e gli infermieri del Servizio sanitario nazionale viene prevista la possibilità di presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età.

Chi è escluso dall’applicazione delle nuove tabelle. Questo l’elenco dei trattamenti che, secondo la Circolare Inps, sono comunque esclusi dai tagli:

    • pensioni anticipate legge Fornero e pensioni per i lavoratori precoci, anche in cumulo con i periodi assicurativi, con i requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023;
    • pensione anticipata, anche in cumulo dei periodi assicurativi nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, nonché per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’Amministrazione;
    • pensione di vecchiaia, anche in cumulo dei periodi assicurativi, con i requisiti previsti dalla legge Fornero ovvero per i lavori usuranti;
    • pensione quota 100, 102 e 103;
    • pensione di anzianità con il beneficio per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, i quali hanno maturato i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2023;
    • pensione indiretta e pensione di inabilità riconosciuta a qualsiasi titolo.

Non sono previsti tagli neppure per il calcolo dell’APE sociale, in considerazione del fatto che essa rappresenta sostanzialmente una prestazione ponte per la pensione di vecchiaia, che non è penalizzata.

Riscatti. Naturalmente per le domande di riscatto presentate a decorrere dal 1° gennaio 2024 l’onere relativo ai periodi da valutare nella quota retributiva (sino al 31 dicembre 1995) è determinato utilizzando le nuove aliquote. Costi e rendimenti dovrebbero quindi essere più bassi. 

Decorrenze pensioni anticipate e pensioni dei lavoratori precoci. Nuove finestre mobili. Il personale iscritto alle ex-casse di previdenza amministrate dalle ex INPDAP (CPDEL, CPI, CPS e CPUG), anche quello che ha maturato più di 15 anni di contributi al 31 dicembre 1995, subirà un allungamento della finestra mobile in caso di accesso alla pensione anticipata (cioè 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne; 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini; 41 anni di contributi i lavoratori precoci). Come è noto, attualmente, l’accesso alla pensione anticipata è previsto dopo 3 mesi per chi ha maturato il requisito entro il 31 dicembre 2023.

Successivamente a tale data le nuove decorrenze per la pensione sono fissate in:

      • 3 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2024;
      • 4 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2025;
      • 5 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2026;
      • 7 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2027;
      • 9 mesi se i requisiti sono maturati dal 2028 in poi.

Molto importante, tuttavia, segnalare che, secondo l’Inps, per le pensioni liquidate in cumulo non si applica tale posticipo e pertanto rimane ferma la "finestra" di 3 mesi.

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