Sono interessati esclusivamente gli ex iscritti all’Inpdap, fra questi medici ed odontoiatri ospedalieri e dipendenti delle Asl
L’Inps, con la circolare n. 78 del 3 luglio scorso, fornisce, con sette mesi di ritardo, le istruzioni per l’applicazione dell’articolo 1, commi da 157 a 163, della legge di Bilancio 2024, in materia di aliquote di rendimento a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), nonché sulle decorrenze della pensione per questi stessi soggetti. Sono quindi interessati esclusivamente gli ex iscritti all’Inpdap, fra questi medici ed odontoiatri ospedalieri e dipendenti delle Asl; va quindi sottolineato che ai medici ed agli odontoiatri che siano dipendenti diretti dell’amministrazione statale (ad esempio dei Ministeri) queste norme peggiorative non saranno applicate
Nuove tabelle di rendimento. Le quote di pensione liquidate a decorrere dal 02/01/2024 con il sistema retributivo con un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni maturati entro l’01/12/1995 vengono calcolate con l’applicazione dei nuovi coefficienti di rendimento riportati nella tabella "A" allegata alla legge.
Medici e personale infermieristico. Tuttavia, per gli iscritti alla cassa per la pensione dei sanitari e per quelli iscritti alla cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali che cessano l’ultimo rapporto di lavoro da infermieri, la riduzione della pensione conseguente alle nuove norme si alleggerirà in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell’accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile, fino quindi ad azzerarsi dopo tre anni. Le pensioni di vecchiaia dei medici e degli infermieri non subiscono comunque alcun taglio. Inoltre, anche al fine di evitare ogni possibile penalizzazione, per i dirigenti medici e sanitari e gli infermieri del Servizio sanitario nazionale viene prevista la possibilità di presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età.
Chi è escluso dall’applicazione delle nuove tabelle. Questo l’elenco dei trattamenti che, secondo la Circolare Inps, sono comunque esclusi dai tagli:
Non sono previsti tagli neppure per il calcolo dell’APE sociale, in considerazione del fatto che essa rappresenta sostanzialmente una prestazione ponte per la pensione di vecchiaia, che non è penalizzata.
Riscatti. Naturalmente per le domande di riscatto presentate a decorrere dal 1° gennaio 2024 l’onere relativo ai periodi da valutare nella quota retributiva (sino al 31 dicembre 1995) è determinato utilizzando le nuove aliquote. Costi e rendimenti dovrebbero quindi essere più bassi.
Decorrenze pensioni anticipate e pensioni dei lavoratori precoci. Nuove finestre mobili. Il personale iscritto alle ex-casse di previdenza amministrate dalle ex INPDAP (CPDEL, CPI, CPS e CPUG), anche quello che ha maturato più di 15 anni di contributi al 31 dicembre 1995, subirà un allungamento della finestra mobile in caso di accesso alla pensione anticipata (cioè 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne; 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini; 41 anni di contributi i lavoratori precoci). Come è noto, attualmente, l’accesso alla pensione anticipata è previsto dopo 3 mesi per chi ha maturato il requisito entro il 31 dicembre 2023.
Successivamente a tale data le nuove decorrenze per la pensione sono fissate in:
Molto importante, tuttavia, segnalare che, secondo l’Inps, per le pensioni liquidate in cumulo non si applica tale posticipo e pertanto rimane ferma la "finestra" di 3 mesi.
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Il contributo previdenziale è pari al 26% dei compensi, di cui il 13% a carico dell’Inps ed il restante 13% a carico del medico interessato
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