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Indennità di maternità Enpam, le due facce del fisco

Previdenza Redazione DottNet | 20/06/2024 17:09

L'erogazione va cumulata al reddito autonomo dell’anno ai fini fiscali, ma, per chi ha scelto di aderire al regime forfettario, non partecipa al calcolo per il raggiungimento della soglia di 85.000 euro

L’indennità di maternità liquidata dall’Enpam ai medici convenzionati e liberi professionisti va cumulata al reddito autonomo dell’anno ai fini fiscali, ma, per chi ha scelto di aderire al regime forfettario, non partecipa al calcolo per il raggiungimento della soglia (85.000 euro) oltre la quale non è più possibile avvalersi del regime fiscale agevolato.

L’indennità di maternità è infatti un provento sostitutivo del reddito, e quindi, ai sensi dell’art. 6 del Testo Unico delle Imposte Dirette, costituisce un reddito della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Allo stesso modo, dice la legge, vanno considerate anche le altre indennità, anche di natura assicurativa, costituenti un risarcimento per la perdita di redditi (come ad esempio l’indennità di malattia, sempre erogata dall’Enpam), fatta eccezione per quelle dipendenti dalla morte o dall’inabilità permanente.

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Per questo motivo, a seconda dell’occupazione della lavoratrice, queste voci andranno così indicate:

    • per le lavoratrici autonome (medici di famiglia, libere professioniste pure, specialiste esterne accreditate), nel quadro RE al rigo RE3 "altri proventi". L’Enpam le assoggetta normalmente ad una ritenuta d’acconto del 20 per cento, che andrà indicata nel rigo RE26;
    • per le lavoratrici dipendenti ed assimilate (nel caso di Enpam, le specialiste ambulatoriali convenzionate), nel quadro RC Sezione I. In questo caso la ritenuta d’acconto di Enpam si attesta sul 23% (primo scaglione di imposta);
    • per le contribuenti in regime forfettario (o dei minimi), per le quali non viene effettuata nessuna ritenuta d’acconto, nel quadro LM (rigo LM2).Con riferimento a tale ultimo caso, si ricorda che, come chiarito dalla circolare 30.05.2012, n. 17, par. 6.1.1, lett. b), l’indennità di maternità (e l’eventuale contributo a sostegno della maternità) per la contribuente minima o forfettaria costituisce sì reddito tassabile da assoggettare a imposta sostitutiva, ma non è da considerare per la verifica dei limiti reddituali di accesso/permanenza nel regime (per esempio, gli 85.000 euro del regime forfettario). Pertanto, continuando nel nostro esempio, la professionista nel regime forfettario che abbia conseguito compensi per 81.000 euro e un’indennità di maternità di 5.000 euro, non uscirà dal regime per superamento della soglia, ma, dopo aver applicato gli abbattimenti previsti per il codice ATECO della categoria di appartenenza, dovrà assoggettare all’imposta sostitutiva del 15% soltanto gli 81.000 euro.

Con riferimento a tale ultimo caso, si ricorda che, come chiarito dalla circolare 30.05.2012, n. 17, par. 6.1.1, lett. b), l’indennità di maternità (e l’eventuale contributo a sostegno della maternità) per la contribuente minima o forfettaria costituisce sì reddito tassabile da assoggettare a imposta sostitutiva, ma non è da considerare per la verifica dei limiti reddituali di accesso/permanenza nel regime (per esempio, gli 85.000 euro del regime forfettario). Pertanto, continuando nel nostro esempio, la professionista nel regime forfettario che abbia conseguito compensi per 81.000 euro e un’indennità di maternità di 5.000 euro, non uscirà dal regime per superamento della soglia, ma, dopo aver applicato gli abbattimenti previsti per il codice ATECO della categoria di appartenenza, dovrà assoggettare all’imposta sostitutiva del 15% soltanto gli 81.000 euro. Una nuova, interessante opportunità, per mantenere il diritto ad un regime che sta riscuotendo molto successo sui lavoratori autonomi più giovani, e non solo.

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