L’Enpam non dà indicazioni specifiche alle società per procedere al prelievo contributivo del 4 per cento, demandando il tutto a specifici accordi fra la struttura ed il professionista
Torniamo ancora una volta sulle problematiche conseguenti all’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2023, del nuovo contributo del 4 per cento a carico degli specialisti collaboratori di società di capitale, che, aggiunto al 2 per cento a carico delle società, porta la contribuzione complessiva a favore dei professionisti al 6 per cento.
Trattenuta e fattura dei medici. Come previsto dall’art. 5, comma 4ter, del Regolamento Enpam del Fondo della medicina convenzionata ed accreditata, le strutture accreditate sono tenute a trattenere il contributo del 4% dai compensi professionali spettanti all’iscritto e a versarlo, contestualmente al contributo del 2%, al momento della dichiarazione del fatturato per l’anno di riferimento (il termine relativo scade il 31 marzo, con riferimento ai redditi per l’anno precedente, quindi per il nuovo contributo, riferito al 2023, il termine di scadenza è il 31 marzo 2024).
L’Enpam non dà indicazioni specifiche alle società per procedere al prelievo contributivo del 4 per cento, demandando il tutto a specifici accordi fra la struttura ed il professionista; è tuttavia evidente che la soluzione più logica è inserire il prelievo al momento della liquidazione dei singoli compensi, regolando separatamente il versamento riferito alle prestazioni del 2023 già liquidate prima dell’introduzione del nuovo contributo.
Le strutture accreditate diventano sostituti d’imposta. Alla luce della modifica regolamentare introdotta, le società specialistiche si troveranno, in sostanza, ad operare quali sostituti d’imposta e le somme da esse corrisposte costituiranno, per i professionisti, oneri deducibili ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera e), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917. Non si può escludere che, in un successivo perfezionamento della Certificazione Unica, possa essere individuata dall’Agenzia delle Entrate una modalità di attestazione del prelievo che semplifichi gli adempimenti fiscali degli interessati; per il momento sarà la società a certificare autonomamente il contributo versato, che andrà ad abbattere l’imponibile fiscale dei professionisti.
Incidenza del nuovo contributo sul versamento alla "Quota B" del Fondo di previdenza generale. La contribuzione alla Gestione Specialisti esterni accreditati e quella alla Quota B corrono su binari differenti. Per la prima, la base imponibile è costituita dal fatturato che i professionisti hanno permesso di conseguire alle strutture accreditate, relativo non a tutta l’attività svolta per loro conto, ma soltanto alle prestazioni soggette a rimborso da parte del Servizio Sanitario Nazionale; per la seconda è costituita da tutto il reddito libero professionale prodotto nell’anno di riferimento.
Tuttavia, il nuovo contributo del 4 per cento incide comunque sulla contribuzione alla Quota B sotto due diversi profili:
Sembra scontato, ma vale la pena in ultimo di ricordare che il contributo alla Gestione Specialisti non è un versamento a fondo perduto, ma dà diritto ad una specifica pensione, calcolata con il sistema contributivo, al raggiungimento dei requisiti previsti (per la vecchiaia, cessazione del rapporto e raggiungimento dei 68 anni di età).
Nel 2027-2028 i requisiti per la pensione dovrebbero aumentare di tre mesi: l’età richiesta per la pensione di vecchiaia passerebbe a 67 anni e 3 mesi
Per i periodi lavorati fino al 31 dicembre 1995 si deve calcolare il 2,5 % per anno d’anzianità contributiva anche per chi ha compiuto 65-66 anni
"E' un’opportunità a costo fisso che permette di investire sull’assegno futuro sfruttando le agevolazioni fiscali e, per professionisti che andranno in pensione in cumulo, di anticipare il pensionamento"
L’Enpam, grazie ad una disposizione regolamentare, conserva la facoltà di decidere se recuperare le quote di contribuzione minima obbligatoria mediante ruolo o direttamente
Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile
L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.
Il cedolino è già disponibile, mentre i pagamenti partiranno a inizio mese
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