Per sanare le posizioni relative alla formazione dei medici del triennio precedente, secondo la legge, dunque, c'è tempo fino al 31 dicembre 2023
Per medici e operatori sanitari non sarà più possibile prorogare il recupero dei crediti formativi Ecm per mettersi in regola con il triennio formativo 2020-2022. "La decisione l'ha annunciata il ministro della Salute" Orazio Schillaci "in questi giorni”, dichiara all'Adnkronos Salute Roberto Monaco, presidente del Consorzio gestione anagrafica delle professioni sanitarie (Cogeaps) e segretario della Fnomceo, Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Per sanare le posizioni relative alla formazione dei medici del triennio precedente, secondo la legge, dunque, c'è tempo fino al 31 dicembre 2023. "La volta scorsa era stata data una proroga. Questa volta il ministro dice che le proroghe sono finite e noi non possiamo fare altro che prendere atto di una legge che già c'era. Il ministro ha ribadito quanto scritto in questa legge", afferma Monaco.
Il termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo per il triennio 2020-2022 è, dunque, prorogato al 31 dicembre 2023. Pertanto, è ancora possibile sino al 31 dicembre p.v., utilizzare crediti acquisiti nell'anno 2023 per sanare eventuali mancanze nel triennio formativo 2020-2022. Da ricordare che i crediti trasferiti per competenza dal 2023 al triennio 2020-2022, non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo relativo al triennio 2023-2025 ed, inoltre, lo spostamento sarà irreversibile.
Si rammenta, altresì, l'obbligo formativo in materia di radioprotezione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2020, 101: 'I crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 % dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale,i pediatri di libera scelta, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici e almeno il 15 % dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare' (art. 162,comma 4).
Si segnala, inoltre, che presso il sito COGEAPS (Consorzio per la Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie) è stata inserita la funzione (per ciascun iscritto entrando nella propria area riservata), necessaria a far confluire i crediti già acquisiti derivanti dai Corsi seguiti in materia di Radioprotezione nella specifica disciplina: effettuare l'accesso con SPID al portale COGEAPS,entrare nelle partecipazioni ECM, cliccare sulla funzione RADIOPROTEZIONE e seguire le istruzioni riportate.
Proseguire con il processo di riforma dell’Educazione continua in medicina e valorizzare la formazione sul campo. Ad auspicarlo, il Presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, in occasione della riunione di insediamento, oggi al Ministero della Salute, della Commissione Nazionale Formazione Continua, della quale è vicepresidente. A presiederla, il Ministro Orazio Schillaci.
"Si è insediata la commissione Nazionale ECM – commenta Anelli - per la formazione continua di tutto il personale sanitario. Il Ministro ha delineato quelli che sono gli scenari futuri e gli interventi che la Commissione deve mettere in atto. Pensiamo che, tra questi, ci sia sicuramente quella riforma della attività di formazione che è un processo iniziato già nella precedente Commissione e che vorremmo continuare a portare avanti, soprattutto per valorizzare il lavoro sul campo". "Le Federazioni – spiega - sono tutte impegnate a incentivare la formazione dei propri iscritti, contribuendo anche attraverso le piattaforme della formazione a distanza e favorendo in ogni maniera il raggiungimento degli obiettivi formativi da parte dei professionisti". "Ringrazio il Ministro della Salute Orazio Schillaci – conclude - per questo forte impegno a sostenere i processi formativi e a far sì che tutti i professionisti adempiano agli obblighi di legge".
"Far insediare la Commissione nazionale Ecm è la prima cosa, e abbiamo un po' di ritardo su questo. Una volta insediata, dovremmo portare a termine una riforma del modello di formazione continua per i medici e affrontare il tema importante delle inadempienze. C'è stato il periodo del Covid che è stato molto difficile e per questo il Parlamento ha previsto un bonus che abbiamo applicato nel precedente triennio. Ma i carichi di lavoro attuali costituiscono anch'essi un grosso problema di adempimento, perché i colleghi sono sempre più stremati dal lavoro e questo non favorisce la formazione", spiega Anelli. “Il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi pone oggi il professionista nella condizione di essere censurato dal giudice laddove dovesse avere un problema di carattere medico-legale. La ricaduta già c'è ed è pesante e i professionisti devono pensarci. Non è la sanzione che può oggi spaventarli quando il mancato adempimento all'attività formativa può essere un'aggravante della situazione nel momento in cui ci sono problemi di carattere giudiziario", sostiene il presidente Fnomceo. Nella precedente consiliatura della Commissione Ecm, ricorda Anelli, "c'era stata la legge che prevedeva che i professionisti che rimangono sotto il 70%" dei crediti formativi obbligatori richiesti per il prossimo triennio 2023-2025 "non avrebbero più goduto delle assicurazioni. Un altro passaggio importante per favorire l'adempimento da parte dei professionisti - aggiunge - noi pensiamo che sia anche quello di intervenire sul lavoro quotidiano che si fa ogni giorno all'interno degli ospedali, relativo alla ricerca, gli audit, e così via. Insomma, bisogna completare il processo di riforma e nel frattempo si possono incentivare i colleghi a fare corsi di formazione.
“I numeri di quanti camici bianchi rischiano sanzioni per non aver assolto agli obblighi formativi non sono ancora disponibili - precisa il Segretario della Fnomceo Roberto Monaco. - Ma la situazione è che rispetto ai precedenti trienni si era già evidenziato un incremento dei crediti Ecm da parte dei professionisti e questo triennio in corso sta facendo rilevare la stessa tendenza. Ci sono sempre più colleghi che si stanno accreditando e certificando. Inoltre è vero che abbiamo tempo fino al 31 dicembre, ma bisogna anche considerare che il 31 dicembre 2023 è anche il termine della scadenza dei corsi Fad", di formazione a distanza. "E ci saranno 60-90 giorni che servono per l'inserimento di questi corsi nelle piattaforme da parte dei provider per far sì che il Cogeaps ne abbia contezza. Quindi il risultato definitivo del triennio in corso lo avremo a marzo prossimo. Le sanzioni potrebbero partire quando si ha un dato definitivo sui crediti". La legge prevede anche che “in Commissione nazionale Ecm verranno decise le misure per chi non avrà effettuato i crediti. Molto probabilmente ci sarà la possibilità – continua - di avere i crediti compensativi che il medico professionista sanitario dovrà effettuare per poter assolvere al compito" formativo. Con la convocazione della Commissione nazionale Ecm "tutto questo diventerà oggetto di discussione. Dobbiamo decidere insieme quali sono gli step, il percorso da seguire per essere aderenti alla legge. Noi siamo sereni, perché da una parte ci sono gli incrementi dei crediti rispetto al precedente triennio, che già aveva fatto registrare un aumento. E anche durante la pandemia si poteva pensare che i medici non avrebbero fatto crediti, invece non è andata così. Li hanno fatti cambiando il tipo di formazione, hanno lavorato molto sui corsi Fad", chiarisce Monaco. "Da ora in poi – ha commentato Monaco, che è anche Presidente del Cogeaps, il consorzio che gestisce l’anagrafica delle professioni sanitarie - comincerà un periodo in cui dovremo prendere delle decisioni circa i crediti compensativi che dovranno fare i professionisti che non si sono accreditati nei trienni precedenti. Però possiamo registrare che i professionisti hanno fatto più crediti in questo triennio rispetto al precedente, quando già avevano fatto più crediti rispetto al passato. Quindi c’è una tendenza in crescita alla formazione. E i professionisti si sono formati anche durante la pandemia di covid. Ovviamente sono cambiate le modalità, con un maggior utilizzo della Formazione a distanza ma i professionisti hanno continuato a formarsi con serietà e responsabilità".
Istruzioni per assolvere all'obbligo formativo
Si riportano le indicazioni relative al triennio 2023-2025, nonché linee-guida di massima per l'assolvimento dell'obbligo formativo individuale: - Come stabilito da D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 16 quater, la partecipazione del Medico alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere l'attività professionale.
- L'organismo Nazionale preposto al controllo è la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, istituita con D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 16 ter. - L'Agenzia Nazionale deputata alla registrazione dei crediti è il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie).
- Il controllo del numero dei crediti/anno è delegato ai singoli Ordini professionali provinciali. In caso di mancato raggiungimento dei crediti previsti, il sanitario potrà essere sanzionato dall'Ordine provinciale di iscrizione, rilevando il mancato assolvimento dell'obbligo formativo quale illecito disciplinare.
- Per quanto riguarda l'inserimento delle attività o il controllo dei crediti l'iscritto può effettuare l'accesso al sito COGEAPS attraverso il link (è necessario avere lo Spid): https://application.cogeaps.it/login
- Ciascun medico deve maturare 150 crediti (50 crediti/anno) nel triennio di riferimento 2023/2025. Il numero di crediti da maturare per ogni posizione individuale sarà evidenziato, accedendo al sito Cogeaps, calcolati al netto di esenzioni, Bonus, ecc.
- I crediti individuali possono essere acquisiti attraverso le seguenti attività: 60% del numero dei crediti individuali triennali: Attività formative non erogate da provider Le attività di "formazione individuale" comprendono tutte le attività formative non erogate da provider. Tali attività possono consistere in: a) Attività di ricerca scientifica: 1 - Pubblicazioni scientifiche: I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science/Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di: - 3 crediti (se l'Autore è in posizione preminente: primo, secondo nome e/o ultimo nome o corresponding); - 1 credito (se l'Autore è in posizione non preminente).
2 - Studi e ricerca I professionisti sanitari che partecipano a ricerche e studi clinici sperimentali e non, su farmaci, su dispositivi medici, sull'attività assistenziale o che partecipano a revisioni sistematiche o alla produzione di linee guida elaborate da Enti e Istituzioni pubbliche e/o private nonché dalle Società Scientifiche e dalle Associazioni Tecnico-Scientifiche, maturano il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM per ogni iniziativa, in funzione della sua rilevanza e dell'impegno previsto.
Al fine di ottenere il riconoscimento in questione il professionista è tenuto ad allegare copia del protocollo dell'attività di studio, ricerca, produzione di linee guida o revisione sistematica dal quale si evinca la presenza del proprio nome tra i ricercatori nonché ogni documentazione utile volta a comprovarne la rilevanza e a fornire evidenza del rispetto della procedura di approvazione di questi ultimi in conformità alla normativa o alla regolazione vigente di riferimento e della validazione da parte del Comitato Etico competente, se prevista. Sono riconosciuti, a conclusione di tale attività, ove non erogata da provider ECM, i seguenti crediti: - 5 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica fino a sei mesi; - 10 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica superiore a sei mesi e fino a dodici mesi; - 20 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica oltre i dodici mesi.
Qualora l'aggiornamento periodico del personale, operante presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnato nella sperimentazione clinica dei medicinali, sia realizzato tramite percorsi assistenziali multidisciplinari, nei quali sia data rilevanza anche alla medicina di genere e all'età pediatrica, alla comunicazione tra il medico e il paziente, agli aspetti etici e deontologici e multi professionali, nonché tramite percorsi formativi di partecipazione diretta a programmi di ricerca clinica multicentrici, vengono riconosciuti rispettivamente 8 crediti per sperimentazioni fino a 6 mesi; 16 crediti per sperimentazioni di durata superiore a 6 mesi e fino a 12 mesi; 32 crediti per sperimentazioni oltre i dodici mesi.
3 - Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica I corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica devono essere erogati da: - Strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate; - Strutture sanitarie e sociosanitarie private i cui corsi sono validati da società scientifiche; - Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS); - Società Scientifiche.
I programmi dei suddetti corsi devono essere coerenti alle Linee Guida sulle Good Clinical Practice e i corsi devono prevedere un test finale di verifica dell'apprendimento.
I professionisti sanitari che partecipano ai corsi formativi, con evidenza del superamento del test finale, hanno facoltà di chiedere il riconoscimento di 1 credito per ogni ora di frequenza. La richiesta di riconoscimento di tale attività, sulla base dell'impegno orario autocertificato e del superamento del test, deve avvenire tramite il portale o l'App del Co.Ge.Aps.
L'ammontare dei crediti per la frequenza dei suddetti corsi contribuisce al soddisfacimento dell'obbligo formativo limitatamente al 20% dell'obbligo individuale triennale.
b) Tutoraggio individuale I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario (Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati del Decreto del MURST del 3.11.1999 n. 509; Decreto 11.12.1998, n. 509. Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR del 22.10.2004, n. 270 e succ. mod. e integr.. E' parimenti inclusa la partecipazione ai tirocini pratico-valutativi in seno ai corsi di laurea abilitanti) e nei corsi di formazione specifica in medicina generale seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività. Sono compresi in tale riconoscimento, altresì, le seguenti figure: - i Coordinatori/direttori delle attività professionalizzanti dei corsi delle professioni sanitarie (relativamente ai percorsi di studio sopra riportati); - il Direttore del coordinamento e il Direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche nei corsi di formazione specifica in medicina generale.
c) Attività di formazione individuale all'estero Le attività formative svolte all'estero sono finalizzate al miglioramento della pratica sanitaria attraverso un apprendimento "diretto" e "personale" delle esperienze straniere che stimoli un'effettiva e adeguata comparazione interculturale.
Il riconoscimento dei crediti formativi si differenzia a seconda se l'attività formativa sia svolta presso enti inseriti o meno nella LEEF (Lista degli Enti Esteri di Formazione) e la casistica è riportata nel paragrafo 3.4 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.
d) Attività di autoformazione L'attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l'iscrizione negli elenchi ed albi ministeriali non accreditati come eventi formativi ECM. Il numero di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell'obbligo formativo triennale, includendo l'attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione valutando, sulla base dell'impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire.
L'inserimento delle attività dovrà essere effettuato attraverso il link COGEAPS sopra riportato. In particolare, nella richiesta di inserimento dei crediti individuali si aprirà una finestra indicante la tipologia di credito: - pubblicazione (bisognerà inserire il titolo, la data di pubblicazione, la posizione del nome ed il codice Scopus oppure WOS); - estero (per eventuali eventi che si sono svolti all'estero); - tutoraggio (bisognerà inserire il periodo in cui è stata fatta la formazione, il nome dello studente, il numero di ore, ed obbligatoriamente la certificazione da parte dell'Ente che ha commissionato il tirocinio); - autoformazione (bisognerà inserire il titolo degli articoli scientifici consultati ed il numero di ore, che comunque non potrà essere complessivamente superiore a 16); - sperimentazione (bisognerà inserire il titolo della sperimentazione, la data di inizio e quella di fine e due files: il parere del Comitato Etico, il contratto attestante il ruolo nella sperimentazione).
40% del numero dei crediti individuali triennali: - Partecipazione come discente a Corsi e Congressi ECM (Residenziali o FAD): 1 credito ogni ora di partecipazione; - Relatore ad eventi residenziali o FAD (Sincroni o Asincroni): 1 credito ogni 20 minuti; - Tutoring in training individualizzato/formazione: 1,5 credito l'ora; - Responsabile Scientifico in eventi residenziali: 20% dei crediti erogati ad evento; - Tutor d'aula in eventi accreditati: 1 credito/ora (ore non frazionabili); - Tutor eventi FAD Sincroni: 5 crediti/per mese di tutoraggio; - Moderatore in eventi accreditati e FAD Sincroni: 1 credito a sessione di moderazione.
Normalmente questi crediti vengono caricati direttamente dal Provider e risultano in automatico sul portale COGEAPS. Per ottenere la certificazione di adempimento dell'obbligo formativo triennale, è necessario ottenere almeno il 40% dei crediti in formazione accreditata con ruolo di partecipante. Pertanto, parte di crediti (corrispondente al 40% dei crediti individuali nel triennio di riferimento), andrà maturata con la partecipazione ad eventi (Residenziali o FAD). Si fa presente che a decorrere dal triennio 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative (di cui alla L. 24/2017, art. 10), è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70% dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio (L. 233/2021, art. 38bis).
Ministero della Salute: “Rammarico per mancata intesa dopo cinque mesi di interlocuzione”.REgioni: "Da noi ampia disponibilità". Anaao: "Subito soluzioni condivise con gli operatori". Altroconsumo: "Più risorse e meno scaricabarile"
"Riteniamo sia necessario trovare un giusto bilanciamento tra i principi partecipativi e quelli di responsabilità politica"
Gli iscritti possono accedere a due moduli specialistici pensati per sviluppare competenze avanzate nella gestione del rischio in ambito sanitario e nella prevenzione
Le liste d'attesa non si accorciano, anzi. Subito soluzioni condivise con gli operatori
La finalità del divieto è di garantire la massima efficienza e funzionalità operativa all'Ssn, evitando gli effetti negativi di un contemporaneo esercizio, da parte del medico dipendente, di attività professionale presso strutture accreditate
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Nursing Up: "Mai così tante. In nessun ospedale agenti dopo le 24"
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