Canali Minisiti ECM

Farmacie: INPS corregge le istruzioni sul contributo al FIS

Farmacia Redazione DottNet | 16/03/2022 19:07

Rettificate le istruzioni INPS per le farmacie che passano dal fondo bilaterale di solidarietà per gli studi professionali al FIS. Conguagli entro il periodo di paga marzo 2022

Nuove istruzioni per le farmacie recentemente escluse dal Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali  istituito  dal decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125. Ricordiamo che Fondo  garantisce gli interventi a sostegno del reddito ai dipendenti  dei datori di lavoro del settore delle attività professionali, che occupano mediamente più di tre dipendenti, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante e con l’esclusione dei dirigenti.  Inps aveva  pubblicato nella circolare n. 16 2022  la tabella aggiornata dei codici Ateco  delle attività professionali che rientrano nell'ambito di azione del fondo con la novità dell'esclusione  delle farmacie (Codice statistico contributivo 7.

02.05  e Codice ATECO 2007 4773.10), inizialmente comprese,  a seguito della mancata firma dell'accordo  del Fondo bilaterale da parte dell'organizzazione del settore, ovvero Federfarma.

Come preannunciato l'istituto ha emanato  un messaggio specifico (N. 772 2022)  con le istruzioni destinate a questi soggetti:

  •  per il recupero dei contributi ordinari versati finora a partire dal periodo di paga in corso al momento della costituzione del Fondo ( marzo 2020)
  • per l'eventuale integrazione delle competenze dovute al FIS

La regolarizzazione deve avvenire entro il periodo di paga marzo 2022.

Versamento contributo FIS Farmacie: istruzioni corrette 

Con il messaggio 772 del 16.2 INPS aveva precisato che  ai datori di lavoro interessati che  sarebbe stato attribuito centralmente il codice di autorizzazione “0J” (datore di lavoro tenuto al versamento al FIS) in sostituzione del codice autorizzazione “0S”. Ora ill messaggio n. 1147/2022 rettifica parzialmente le istruzioni  per il versamento contributo ordinario dovuto al FIS i datori di lavoro dovranno indicare nel flusso UniEmens, all’interno di “DenunciaAziendale” e “AltrePartiteADebito”, l’elemento “AltreADebito" con i seguenti  dati:

  • in “CausaleADebito”, il codice “M131” o “M149” già in uso;
  •  in “Retribuzione”, l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori interessati.
  • in “SommaADebito” l’importo del contributo: (0,45% dell’imponibile contributivo  per le aziende da a più di 5 fino a 15 dipendenti - M149 -  0,65% dell’imponibile contributivo per le aziende con  più di 15 dipendenti – M131).

Commenti

I Correlati

Nel 2027-2028 i requisiti per la pensione dovrebbero aumentare di tre mesi: l’età richiesta per la pensione di vecchiaia passerebbe a 67 anni e 3 mesi

Per i periodi lavorati fino al 31 dicembre 1995 si deve calcolare il 2,5 % per anno d’anzianità contributiva anche per chi ha compiuto 65-66 anni

Presso il Ministero della Salute premiate a Roma le prime 135 farmacie con il Bollino RosaVerde, patrocinato tra gli altri da Federfarma

Il 70% delle somme assegnate, sarà erogato successivamente alla acquisizione dell’Intesa in Conferenza Stato Regioni; il restante 30% successivamente alla valutazione della relazione conclusiva

Ti potrebbero interessare

Screening (6.275) e monitoraggio all’aderenza terapeutica (824) i più richiesti

Mariastella Giorlandino: "Si riafferma il doveroso e necessario rispetto del principio di legalità nell'agire amministrativo". Fofi: "Si riafferma la possibilità per il farmacista di effettuare vaccinazioni e test diagnostici"

Marino (Unindustria) sugli esami in farmacia: "Soddisfatti da parole Schillaci"

In occasione dell'International Self-Care Day, 'rivolgersi al professionista per mettere al centro la salute'

Ultime News

Più letti