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Tar due farmacie vicine ma in comuni diversi: ricorso infondato

Farmacia Redazione DottNet | 06/06/2021 19:02

L’amministrazione ha tenuto conto del parametro demografico, della distanza minima di 200 metri dalla prima sede nonché della viabilità di collegamento tra gli agglomerati urbani di cui è composto il Comune

Due farmacie troppo vicine, la sentenza del Tar che fa giurisdizione. Il presidente della Sezione Quinta del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Maria Abruzzese, ha affrontato il ricorso presentato dal dottor Gennaro Saviano, titolare di una farmacia sita nel territorio del Comune di Sant’Arpino, contro il Comune di Succivo, chiedendo l'annullamento della delibera di giunta che approvava la zonizzazione della seconda sede farmaceutica a Succivo.

C'è da fare subito una premessa doverosa: seppur formalmente collocata in un diverso Comune, la nuova sede farmaceutica di Succivo dista poche centinaia di metri dalla farmacia del ricorrente (che si trova a Sant'Arpino).

Il dottor Saviano, nel proprio ricorso, sottolinea che "il Comune è tenuto a identificare le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”.

Questo soprattutto perché "la nuova sede farmaceutica risulta collocata in una zona marginale del territorio comunale di Succivo, posta nelle immediate vicinanze del Comune di Sant’Arpino in cui ha sede la farmacia dell’istante, mentre altre zone del territorio comunale di Succivo resterebbero ampiamente sguarnite".  Si è costituito in giudizio sia il Comune di Succivo che la dottoresa che poi ha 'acquisito' la titolarità della farmacia sul territorio di Succivo.

Per il giudice del Tar "il ricorso è infondato" perché "nel caso in esame l’amministrazione ha rappresentato che nel territorio del Comune di Succivo era presente una sola farmacia localizzata in via Cadorna localizzata al centro dell’agglomerato urbano; di contro, la scelta della zonizzazione è stata argomentata con la necessità di tener conto delle nuove aree residenziali in cui allocare il nuovo esercizio, a distanza dalla prima sede farmaceutica e in un’area contraddistinta da un bacino di popolazione (4.288 abitanti) omogeneo rispetto a quello in cui si trova la prima farmacia di via Cadorna (4.127 abitanti)". L’amministrazione ha, quindi, tenuto conto del parametro demografico, della distanza minima di 200 metri dalla prima sede nonché della viabilità di collegamento tra gli agglomerati urbani di cui è composto il Comune.

Quindi il giudice dice che "non vi sono quindi ragioni per ritenere che l’amministrazione si sia discostata dalle prescrizioni secondo cui le scelte allocative delle sedi farmaceutiche devono assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate, non ravvisandosi elementi per ritenere che la contestata pianificazione sia unicamente dettata da una finalità emulativa nei confronti del deducente".Ricorso infondato e spese compensate.

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