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Manovra: niente sconto Ssn per le farmacie più piccole

Farmacia Redazione DottNet | 09/01/2019 20:17

Il provvedimento riguarda le farmacie sotto i 150mila euro di fatturato

Azzeramento dello sconto richiesto dal Ssn alle farmacie più piccole, ma niente emendamenti per frenare le società di capitali: nella Legge di Bilancio 2019 approvata  alla Camera (313 voti a favore e 70 contrari, non hanno partecipato al voto Pd e Leu) prevale il realismo. Ma tra i commi 510 e 560 - più qualcuno sparso - misure per muovere il sistema-salute ce ne sono. Lo rivela il sito Mondoprofessionisti.

Sconti Ssn

Partiamo dall'abolizione dello sconto, ai commi 551 e 552: le farmacie a fatturato Ssn sotto euro 150.000 non dovranno più praticare gli sconti proporzionali al prezzo del farmaco al Servizio sanitario nazionale acquirente previsti dalla Legge 662/96 e l'ulteriore sconto sui farmaci di classe A (art. 15, c 2, Dl 95/2012). Fin qui la normativa prevedeva sconti del 60% sugli importi praticati nei vari scaglioni dei prezzi dei farmaci per le farmacie con fatturato Ssn fino a 300 mila euro, urbane e rurali non sussidiate; e contemplava sconti ridotti all'1,5% per le rurali sussidiate fino a 450 mila euro di fatturato totale. D'ora in poi, il Servizio sanitario non chiederà sconti a nessuna farmacia sotto i 150 mila euro di fatturato Ssn. Le farmacie con fatturato Ssn tra 150 e 300 mila euro continueranno a beneficiare della riduzione del 60% vigente. Per calcolare il fatturato Ssn si sommano dal 2019: i ricavi per i farmaci ceduti in regime Ssn; la remunerazione della distribuzione per conto; il fatturato delle prestazioni di assistenza integrativa e protesica in regime di Ssn e regionale; i ticket a carico dell'assistito. Sono escluse dal calcolo le percentuali Iva, le trattenute convenzionali e di legge, altri sconti, le quote a carico dei cittadini e la retribuzione di ulteriori prestazioni per servizi erogati dalle farmacie convenzionate. L'operazione costa al Ssn4 milioni delle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale destinate a specifici obiettivi regionali.

Prezzo dei medicinali e pay back

Entro il 15 marzo 2019 l'Agenzia del Farmaco potrà rinegoziare i contratti se prevede di acquistare volumi molto più alti di un medicinale o ravvisa un rapporto costo-terapia sfavorevole rispetto alle alternative presenti in prontuario. Dal 2019, dal tetto per la spesa farmaceutica ospedaliera pari al 6,89% della spesa sanitaria totale, si ritaglia un tetto pari allo 0,20%per acquisti diretti di gas medicinali. E' previsto il superamento del meccanismo di determinazione del pay-back in caso di sforamenti dei tetti di spesa per farmaci nelle singole Regioni. L'Aifa rileverà il fatturato di ogni produttore per medicinale al lordo Iva dalle e-fatture: per il 2019 entro il 31 luglio 2020;per gli anni successivi entro il 30 aprile. I fatturati di vaccini, farmaci innovativi, oncologici innovativi e orfani sono esclusi dal calcolo del fatturato delle industrie di cui tenere conto per il pay back pari al 50% dello sforamento.

E-fattura

Il comma 53, in linea con il decreto fiscale, esclude per il 2019 dalla fattura elettronica tutti i soggetti - inclusi medici, dentisti e farmacisti per gli scontrini -tenuti all'invio dei dati dei loro utenti al sistema Tessera sanitaria, ai fini della precompilazione del modello 730 con le detrazioni spese sanitarie. Esclusi pure i dati delle fatture per cui i pazienti hanno chiesto di non conferire i loro dati al sistema Ts, come sollecitato dal Garante Privacy. I sanitari riceveranno fatture elettroniche e ne dovranno fare se fornitori di strutture e committenti diversi dai pazienti.

Pubblicità

Le promozioni delle strutture sanitarie private di cura e dei sanitari iscritti agli albi, incluse le società tra professionisti, potranno contenere informazioni su titoli e specializzazioni professionali, tariffe e caratteristiche del servizio, ma non elementi promozionali o suggestivi; gli ordini hanno un controllo "a posteriori" e poteri sanzionatori sui messaggi degli iscritti.

Professioni sanitarie

Incide sui servizi della farmacia la sanatoria per infermieri e altri sanitari: se per 36 mesi in 10 anni hanno svolto lavori compatibili con gli albi di riferimento possono continuare a svolgerli iscrivendosi in elenchi a esaurimento presso l'albo dei tecnici sanitari di radiologia-prevenzione-riabilitazione entro 2 mesi dall'entrata in vigore della manovra.

Pensioni

Quota cento (via con 62 anni di età e 38 di contributi senza penalità) è rinviata a un decreto che sarà presentato a gennaio e si pensa interesserà, da aprile, 350 mila contribuenti Inps nel 2019 tra lavoratori pubblici e privati. I tagli alla rivalutazione degli assegni pensionistici colpiranno dal 3% del recupero inflattivo di chi prende più di 1.521 euro lordi mensili, del 23% dai 2.029 ai 2.537 euro/mese, del 48% oltre 2.537 euro-mese, del 55% fino a 3.052 euro/mese, del 53% fino a 4.059 euro, del 55% fino a 4.566 euro e del 60% oltre 4.566 euro/mese. Chi percepisce oltre 100 mila euro annui da Inps, Enpaf, o altro ente previdenziale, per 5 anni dovrà pagare un contributo di solidarietà pari al 15% dell'assegno fino a 130 mila euro, del 25% tra 130 e 200 mila euro annui, del 30% dai 200 ai 350 mila euro, del 35% da 350 a 500 mila euro, del 40% oltre 500 mila euro. I soldi andranno a un fondo risparmio che provvederà a redistribuirli.

Misure generali

Pur previsto dalla manovra, per coop e onlus lo stop alle agevolazioni Ires potrebbe rientrare, stando alle dichiarazioni del premier Giuseppe Conte. Torna il condono: chi ha effettuato la dichiarazione dei redditi corretta ma non ha versato perché in difficoltà economiche potrà fruire del saldo e stralcio dei debiti fiscali che permette di saldare il debito senza sanzioni e interessi di mora aggiungendo un 16% se l'Isee è sotto 8.500, del 20% per un Isee fino a 12.500 o del 35% per Isee tra 12.500 e 20 mila euro.

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