E' possibile continuare ad avere una quota nella farmacia pur non essendo più iscritto all'Albo
Può un farmacista socio in una Snc cancellarsi dall'Ordine mantenendo però la quota nella società? Un dubbio che ricorre in molti professionisti e al quale dà una risposta Laleggepertutti.
La legge n. 362 del 1991 all’articolo 7, comma 1, prevedeva che la titolarità dell’esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, a società di persone (quindi anche a società in nome collettivo) ed a società cooperative a responsabilità limitata.
Il comma 2 del citato articolo 7 della legge n. 362 del 1991 prevedeva poi che:
– le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia;
– sono soci della società farmacisti iscritti all’albo in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni (idoneità concorsuale).
Le citate disposizioni sono però state modificate dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2017, n. 189 ed in vigore dal 29 agosto 2017) ed in particolare dall’articolo 1, commi da 157 a 165, della legge citata.
Per effetto delle modifiche, oggi l’articolo 7, comma 1, della legge 362 del 1991 stabilisce che sono titolari dell’esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata.
Il nuovo comma 2 dell’articolo 7 della legge n. 362 del 1991 stabilisce, invece, che:
– le società di cui al comma 1 (cioè le società di persone – comprese quindi le snc – , le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata) hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia;
– la partecipazione alle società di cui al comma 1 (quindi anche la partecipazione in una snc) è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica;
– alle società di cui al comma 1 (quindi anche alle snc) si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 8 (il cui nuovo testo stabilisce che la partecipazione alle società del primo comma dell’articolo 7 – quindi anche in una snc – è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica e con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia e con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato).
E, pertanto, dal 29 agosto 2017 non è più obbligatorio essere iscritti all’albo professionale per essere soci di una società di persone che sia titolare di farmacia privata.
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