La sentenza 55134 del 2016 stabilisce le condizioni in cui il farmacista può derogare
Non sempre è possibile, in farmacia acquistare farmaci senza esibire una ricetta medica. Tuttavia accade sovente che il farmacista si trovi di fronte ad un'emergenza
La Cassazione dà una risposta con la sentenza numero 55134 del 2016, che stabilisce quali siano le condizioni in cui il farmacista debba eseguire la "consegna, in caso di urgenza, di medicinali con obbligo di prescrizione medica, in assenza di presentazione di ricetta", così come previsto dal DM del 21 marzo 2008.
In caso di paziente con patologia cronica o laddove non deve essere interrotto il trattamento terapeutico, o quando si presenta la necessità di proseguire una terapia dopo le dimissioni ospedaliere, il farmacista è tenuto a consegnare i farmaci al paziente anche se questi non esibisce la ricetta medica.
Medicinali iniettabili (esclusi insulina e antibiotici monodose) sono consegnabili senza ricetta solo in caso di dimissioni ospedaliere. In tutti gli altri casi, invece, stabilisce la Suprema Corte e DM in oggetto, per la tutela della salute del paziente, il farmacista deve appurare lo stato di salute del richiedente, tramite precedenti ricette per farmaci simili, con documenti presentati dal paziente o tramite la conoscenza diretta dello stato di salute.
Per la Cassazione sono infatti stringenti le condizioni che subordinano la vendita di farmaci senza ricetta: su questa base i giudici hanno dato ragione a un farmacista che aveva negato un farmaco iniettabile chiesto dall’infermiera di un malato terminale, colpito da febbre alta. Il farmacista era stato citato in giudizio dalla moglie del paziente, secondo la quale, supportata dalla testimonianza dell’infermiera, il professionista avrebbe omesso di rispondere al telefono lamentando un mal di orecchie. In sostanza - tesi sposata dalla Corte di appello di Trento (che aveva riformato la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Trento) - il farmacista sarebbe stato responsabile del reato di cui all’articolo 328, primo comma, codice penale (rifiuto di atti urgenti). Lamentando per altro “scuse” non ammissibili e non plausibili come il mal di orecchie.
Per la Corte di Cassazione (sentenza 55134/2016), il Giudice della riforma - oltre a ricostruire i fatti senza tenere conto di molteplici incertezze e dell’assenza di prove certe del comportamento omissivo del farmacista - avrebbe soprattutto mancato di centrare la questione nodale. E cioè l’assenza di una precrizione medica, «di cui tuttavia la sentenza dà atto specificando che il medico curante aveva soltato “indicato” ma non prescritto il farmaco antipiretico da iniettare». Quanto all’obbligo del farmacista di consegnare in caso di urgenza farmaci senza la prescritta ricetta - aggiungono dalla Cassazione - va richiamato il decreto del ministero della Salute del 31 marzo 2008 relativo alla consegna da parte del farmacista, in caso di urgenza, di medicinali con obbligo di prescrizione medica in assenza di presentazione della ricetta”.
Questi i pazienti eligibili, secondo la Salute, che con il suo decreto ha superato lo stesso codice deontologico dei farmacisti del 2007 su questo specifico punto: pazienti cronici oppure con necessità di non interrompere il trattamento terapeutico o di proseguire la terapia a seguito di dimissioni ospedaliere. In tutti i casi, la condizione essenziale per la consegna è che vi sia da parte del farmacista la conoscenza dello stato di salute del destinatatio, acquisita o attraverso dati presenti nella farmacia (ad esempio altre ricette), o forniti dal cliente (documentazione che attesti la patologia, dimissione ospedaliera, ricette scadute) o direttamente (conoscenza dello stato di salute e del trattamento). Il decreto prevede poi che i farmaci iniettabili, salvo l’insulina e gli antibiotici monodose - e in questa vicenda si trattava di un antipiretico - siano consegnabili senza ricetta solo in caso di dismissione dall’ospedale. «Di tale problematica la sentenza impugnata si disinteressa - avvertono i giudici della Cassazione - mentre avrebbe dovuto verificare alla stregua delle regole sopra indicate la ricorrenza delle condizioni per la consegna di medicinali equipollenti senza ricetta, ovvero in alternativa la possibilità di consegnare per la grave patologia del paziente, medicinali equipollenti per i quali non fosse comunque prevista la prescrizione medica».
fonte: sole24ore
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