Nel pieno della tempesta finanziaria, lo Stato è alla ricerca di qualsiasi introito per controbilanciare il disavanzo di bilancio; il modo più rapido resta sempre quello di colpire lavoratori dipendenti e pensionati. Il nostro maggiore istituto previdenziale del settore privato, l’Inps, emanando la circolare n. 99 del 22 luglio 2011, ha fornito alcune precisazioni su quanto previsto dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011 (manovra 2011), dove all’articolo 18, comma 11 e successivi, il legislatore ha introdotto disposizioni volte a chiarire la posizione previdenziale dei soggetti iscritti agli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
In effetti, la legge chiarisce che l’obbligo contributivo per quanti percepiscono redditi da attività professionale deve ritenersi esteso anche ai lavoratori autonomi che già si trovano in pensione. In pratica, la L. 111/2011 impone agli enti previdenziali privati di provvedere, entro sei mesi dall’entrata in vigore della nuova norma, all’adeguamento in tal senso dei propri statuti e regolamenti. Il principio cardine, si ribadisce, è quello dell’obbligatorietà dell’imposizione contributiva a carico dei soggetti titolari di trattamento pensionistico che svolgono attività produttiva di un reddito ed il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali. Per questa ragione i soggetti già pensionati quando svolgono attività professionale dovranno essere assoggettati al versamento di un contributo soggettivo minimo alla Cassa di appartenenza, con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria da ciascun ente per i propri iscritti. L’art. 18, comma 12, con norma di interpretazione autentica, riconosce la loro esclusione dall’ambito di operatività dell’articolo 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995 e dal conseguente obbligo contributivo degli stessi alla gestione separata Inps. L’Inps pone in evidenza che la disposizione contenuta nel comma 12 fa salvi i versamenti già effettuati alla gestione separata, che non costituiranno oggetto di ripetizione e che saranno valorizzati nella posizione individuale. Al contrario, saranno oggetto di restituzione, a seguito di domanda presentata dall’interessato, i contributi che erano stati eventualmente versati con espressa riserva di ripetizione. Cosa succederà all’Enpam? Per il contributo 2011 (calcolato sui redditi 2010) nessuna novità: come negli scorsi anni il pensionato percettore di reddito libero professionale potrà ancora scegliere fra l’esenzione totale (abolita dalla Fondazione con una Delibera non ancora ratificata dai Ministeri vigilanti), l’aliquota ridotta del 2% e l’aliquota ordinaria del 12,50%. Dal prossimo anno, verosimilmente (contributo 2012 sui redditi 2011) la scelta si ridurrà a due sole opzioni: aliquota ridotta aumentata al 6,25% ed aliquota ordinaria del 12,50%. Per essere informato clicchi qui
Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile
L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.
Il cedolino è già disponibile, mentre i pagamenti partiranno a inizio mese
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