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Precisazioni Inpdap sulle trattenute sulle pensioni d’oro e sulla rivalutazione automatica

Previdenza Giovanni Vezza | 11/10/2011 10:02

L'Inpdap, attraverso la nota operativa n. 27del 21 luglio 2011, spiega le misure della manovra correttiva in materia di pensioni nel pubblico impiego. Subito il prelievo aggiuntivo sui maxi-assegni. E dal 2012 il freno alla rivalutazione automatica. La stretta sugli assegni, frutto della legge 111/2011 si svilupperà su due fronti: il primo di applicazione immediata, l'altro con attuazione progressiva nel tempo e comunque a partire dal 2012. In pratica, la trattenuta del 5%, con scadenza 31 dicembre 2014, è già scattata dal 1° agosto solo per la parte eccedente delle pensioni che superano i 90mila euro lordi annui, fino a 150mila euro, e del 10% per la parte che sfora i 150mila euro.

La manovra introduce modifiche in materia previdenziale anche dal 2012: anche in questo caso sarà messo un freno, fino a tutto il 2013, alla rivalutazione automatica delle pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo Inps. Con riferimento a queste pensioni “ricche”, l'adeguamento scatterà solo per l'importo inferiore a tre volte il predetto minimo Inps e comunque nella misura del 70%.

Occorre altresì ricordare che, in virtù della “clausola di salvaguardia”, nel caso in cui i trattamenti pensionistici superino 5 volte il trattamento minimo INPS, ma siano inferiori a questo limite aumentato della rivalutazione automatica delle pensioni spettante in base alla normativa vigente, l’aumento di rivalutazione viene concesso fino a concorrenza di tale ultimo importo (fascia di pensione garantita).

Nella circolare dell'Inpdap si riassumono anche le modifiche riguardanti i requisiti che i 3 milioni e mezzo di pubblici dipendenti dovranno avere a partire dal 1° gennaio 2013 per lasciare il servizio ed accedere alla pensione: per quella di vecchiaia sarà necessario compiere 65 anni e 3 mesi; per la pensione di anzianità serviranno 61 anni e 3 mesi di età anagrafica e avere accumulato almeno 36 anni di contributi. Potranno andare bene anche 62 anni e 3 mesi di età, più 35 anni di contribuzione: in ogni caso la quota da raggiungere per chi vorrà lasciare prima dei 65 anni dovrà essere sempre quella di 97 anni e 3 mesi, comprensivi di anzianità contributiva sommata all’anzianità di servizio.

Questo il nuovo regime per i medici dipendenti pubblici. Le nuove norme non si applicano automaticamente all’Enpam, grazie all’autonomia regolamentare riconosciuta alla Fondazione. L’unica disposizione (immediatamente operativa per tutte le gestioni obbligatorie) che la Fondazione ha già attivato sui ratei pensionistici liquidati nel mese di agosto è quella della trattenuta di perequazione sulle pensioni di importo superiore ai 90mila euro; il calcolo dell’importo dovuto è stato effettuato, per ora senza recupero di arretrati, tenendo conto di tutte le pensioni percepite dagli interessati, ricostruite dai dati forniti dal Casellario centrale dei pensionati.

Il tutto mentre si attende di conoscere quali saranno le ulteriori misure restrittive che l’Enpam si appresta ad adottare per garantire l’equilibrio trentennale delle gestioni, come previsto dalla legge.

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