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Dopo i compensi ordinistici le casse private attraggono anche i compensi dei loro consiglieri di amministrazione

Previdenza Giovanni Vezza | 22/03/2011 10:03

(INPS, Circolare 11 gennaio 2011, n  5)

I redditi dei professionisti derivanti dalla partecipazione ai collegi nazionali o territoriali della categoria di appartenenza (per i medici gli Ordini provinciali e la Federazione degli Ordini), ovvero agli enti di previdenza di categoria, concorrono alla formazione del reddito derivante dall'attività professionale e non sono quindi soggetti a contribuzione presso la gestione separata Inps. A precisarlo è lo stesso Istituto di previdenza nella circolare n. 5/2011, rivedendo l’orientamento sinora seguito.In precedenza, infatti l'Inps aveva affermato, con circolare n. 201/1996, che i corrispettivi dei liberi professionisti per l'attività prestata negli organi collegiali di governo della professione, ovvero negli organi degli enti di previdenza di categoria, in quanto non derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, costituivano redditi di lavoro autonomo (l'attuale art. 50, comma 1, lettera c-bis)] del Tuir) e non redditi professionali. Secondo questa interpretazione, pertanto, tali redditi sarebbero stati soggetti a contribuzione nell'ambito della gestione separata. 

Nel 2001 sulla questione è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 105 che ha, tra l'altro, chiarito la corretta interpretazione dell'attuale art. 50, comma 1, lettera c-bis) del citato Tuir, nella parte in cui afferma che «costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente» le somme e i valori percepiti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore, «sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente».

Sulla base delle richiamate disposizioni, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che per regola generale i proventi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti, danno luogo a reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Soltanto in via di eccezione, quando l'ufficio rientra nei compiti istituzionali oggetto della professione (ad esempio, l’attività di consigliere all’interno degli organi collegiali di governo istituiti presso l’ente della categoria professionale di appartenenza), i relativi proventi sono riconducibili all'attività professionale.

Si è quindi affermato un principio di attrazione nella sfera del lavoro autonomo di quei rapporti di collaborazione sia tipici (uffici di amministratore, sindaco e revisore di società ed enti, collaborazione a giornali, riviste, ecc, partecipazione a collegi e commissioni) che atipici (altre attività di collaborazione) che risultino inerenti all'attività professionale esercitata dal contribuente. In sostanza, i compensi derivanti dall'attività di collaborazione coordinata e continuativa, se rientrano nell'oggetto tipico dell'attività di lavoro autonomo esercitata dal contribuente, non sono qualificati fiscalmente quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ma sono assoggettati alle disposizioni fiscali dettate per i redditi di natura professionale.

Conseguentemente, le istruzioni al modello Unico 2010 affermano che concorrono alla formazione del reddito derivante dall'attività professionale o artistica (da denunciare nel rigo RE2, colonna 2), «i compensi lordi derivanti da attività rientranti nell'oggetto proprio dell'arte o professione o anche da attività attribuita al professionista in ragione della sua particolare competenza anche se non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione (per esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei collegi provinciali della categoria o compensi percepiti da un ingegnere amministratore di una società edile). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Le precisazioni sopra riportate, secondo l'Inps, assumono rilevanza dal punto di vista contributivo, atteso che, anche in virtù del richiamo alla normativa fiscale operato dall'articolo 2, comma 29, della legge n. 335/1995 , il regime contributivo della gestione separata deve essere coerente con la natura e il trattamento fiscale dei redditi oggetto del prelievo. Con circolare n. 112/1996, l'Istituto aveva già affermato che «non si considerano redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i redditi prodotti nell'esercizio dell'arte o professione svolta dal contribuente», come per esempio, l'attività di sindaco di società esercitata da ragionieri e dottori commercialisti iscritti negli albi professionali. Analogamente, conclude la circolare, occorre precisare che i redditi derivanti dalla partecipazione ai collegi nazionali o territoriali della categoria di appartenenza, o degli enti di previdenza privati o privatizzati delle professioni, percepiti da soggetti che svolgono in maniera professionale e abituale attività legata all'esercizio di arti e professioni (ex art. 53, comma 1, del Tuir), concorrendo alla formazione del reddito derivante dall'attività professionale o artistica, non sono soggetti a contribuzione nell'ambito della gestione separata, dovendo invece essere assoggettati a prelievo contributivo nell'ambito della gestione previdenziale competente in relazione al reddito professionale.

Quali conseguenze nell’immediato? I Consiglieri e i Consultori dell’Enpam dovranno versare tutti i loro compensi alla loro Cassa di appartenenza, ma dovranno farlo di tasca loro, mentre il contributo alla Gestione Separata era per due terzi a carico del datore di lavoro. Certo, se non hanno altri redditi professionali potranno beneficiare dell’esenzione dall’imponibile previdenziale del reddito virtuale corrispondente alla contribuzione minima obbligatoria.

E per il pregresso? L’Enpam sta valutando la possibilità di richiedere indietro le somme pagate all’Inps: trattandosi di un indebito, non dovrebbe infatti applicarsi la prescrizione quinquennale dei contributi ex legge 335/95 ma la ben più ampia prescrizione decennale. Ma questo non farebbe certo l’interesse degli interessati, che vedrebbero i loro contributi tornare per due terzi nelle casse dell’Enpam, e solo per un terzo nelle loro tasche, per giunta con la prospettiva di doverli tirar fuori di nuovo per sanare il pregresso debito con la Fondazione. Senza contare che più di qualcuno da quei soldi ha già maturato una pensione autonoma.

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