La legge n. 122/2010 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ha introdotto rilevanti novità in materia previdenziale di interesse anche per il settore sanitario, specie nel settore delle ricongiunzioni. Dal 31 luglio 2010, a seguito dell’abrogazione della legge 322/1958 e della modifica all’art.1 della legge 29/1979, non è più possibile costituire gratuitamente la posizione assicurativa presso l’Inps per chi cessa dal servizio senza avere maturato il diritto alla pensione presso l’Inpdap. Fino a tale data, infatti, esisteva la possibilità di trasferire gratuitamente al regime Inps la contribuzione versata presso l’Inpdap qualora si decidesse di cessare l’attività lavorativa prima di aver maturato i requisiti minimi di età e di contribuzione previsti dal regime pubblico.
Il passaggio dall’Inpdap all’Inps era possibile:
- nel caso si fosse già titolari di una posizione presso l’Inps di almeno una settimana, applicando l’art. 1 della legge 29/1979 (ricongiunzione non onerosa);
- nel caso non si fosse titolari di una posizione presso l’Inps, applicando la legge 322/1958 (trasferimento della posizione assicurativa non oneroso).
Con le modifiche introdotte, le ricongiunzioni di cui al primo punto non solo diventano onerose ma anche molto costose, dato che l’emendamento ha previsto anche un aumento cospicuo dei costi delle stesse. L’abrogazione della legge 322/1958, invece, comporta a carico dei medici pubblici dipendenti l’obbligo di versare la contribuzione volontaria all’Inpdap, che è piuttosto onerosa, fino alla maturazione dei requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia, oppure di avvalersi della facoltà di ricongiunzione (sempre a titolo oneroso) presso l’E.N.P.A.M. A titolo esemplificativo, un medico che abbia lavorato per una casa di cura privata e successivamente sia diventato dipendente di una struttura ospedaliera pubblica senza raggiungere i requisiti contributi minimi per la pensione, prima dell'emendamento avrebbe potuto semplicemente ricostituire la propria posizione presso l'Inps senza pagare un euro e godere della pensione a carico di questo Istituto. Oggi invece è costretto a ricongiungere le due posizioni contributive versando un onere non indifferente. Le altre alternative potrebbero essere il pagamento della contribuzione volontaria all'Inpdap, la ricongiunzione al Fondo di Previdenza Generale - Quota A dell’E.N.P.A.M., o la totalizzazione dei versamenti passando però dal sistema di calcolo della prestazione retributivo a quello contributivo. L’abrogazione della legge 322/1958 ha, invece, determinato l’Inpdap a riconoscere il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia in presenza dei requisiti contributivi minimi prescritti, indipendentemente dal fatto che l’interessato al raggiungimento del requisito anagrafico previsto dalla legge sia ancora in attività o abbia cessato il rapporto di lavoro (la cosiddetta pensione differita). Il diritto alla pensione viene quindi garantito esclusivamente dalla sussistenza di una contribuzione minima, fermo restando che l’erogazione del trattamento può avvenire solo al compimento del requisito anagrafico, ancorché non raggiunto in costanza di attività lavorativa. Le nuove disposizioni, comunque, non interessano i dipendenti cessati prima del 31 luglio 2010, in quanto per costoro la posizione presso l’Inps doveva essere costituita d’ufficio, o che abbiano presentato domanda di ricongiunzione in data antecedente: tali richieste, infatti, andranno definite sulla base delle previgenti disposizioni.
Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile
L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.
Il cedolino è già disponibile, mentre i pagamenti partiranno a inizio mese
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