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Medici specializzandi e assegni familiari

Previdenza Giovanni Vezza | 02/11/2010 11:22

Molti ricorderanno la recente battaglia dei medici e degli odontoiatri in formazione specialistica e dell’Enpam contro l’Inps, al termine della quale è stato riconosciuto il loro diritto a versare i contributi alla gestione separata con aliquota ridotta (17%) anziché intera (26,72%). Ma questa soluzione ha anche un rovescio della medaglia, come ben sanno tutti quegli specializzandi che hanno messo su una famiglia, e magari hanno un coniuge che non lavora ed un figlio piccolo. Ebbene, sarà molto difficile che questi iscritti possano godere degli assegni per il nucleo familiare e il motivo non risiede, come molti pensano, nella natura del reddito percepito, ma proprio nella situazione contributiva.

Infatti, anche se il compenso percepito dagli specializzandi è esente, per espressa disposizione di legge, da prelievo fiscale, esso costituisce a tutti gli effetti un reddito professionale assimilato al lavoro dipendente. Sotto il profilo della tipologia, quindi, il compenso in teoria consentirebbe la percezione degli assegni familiari, la cui disciplina è stata in effetti estesa anche agli iscritti alla gestione separata dei lavoratori con collaborazione a progetto o coordinata e continuativa, alla quale i medici in formazione specialistica attualmente contribuiscono. Tuttavia, il finanziamento presso l'Inps di tale beneficio è assicurato dal prelievo previdenziale, che appunto nel caso degli specializzandi, alla luce delle recenti determinazioni del Ministero del Lavoro e dell'Inps, viene effettuato con aliquota ridotta, essendo essi iscritti anche ad un'altra gestione previdenziale obbligatoria, e cioè precisamente alla "Quota A" del Fondo di previdenza generale dell'Enpam.

Secondo l'orientamento espresso dall'Inps soltanto i contribuenti con aliquota intera hanno diritto alle prestazioni accessorie rispetto al trattamento pensionistico, quali l'erogazione dell'indennità di malattia ed appunto l'assegno per il nucleo familiare.
Ciò nella considerazione che prestazioni analoghe dovrebbero essere fornite per il tramite dell'altra copertura assicurativa obbligatoria, fatto, questo, che però nel caso degli specializzandi non si verifica, in quanto l'Enpam, non essendo gestione sostitutiva od esclusiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, non eroga assegni familiari. Il suggerimento proposto dagli Uffici Enpam rimane quello di presentare comunque domanda per l'assegno familiare direttamente alla sede territoriale Inps di competenza, preparandosi tuttavia all'ipotesi piuttosto fondata di un diniego. Se la domanda dovesse essere accolta, sarà la stessa struttura periferica Inps a corrispondere l'assegno; in ogni caso l’Enpam, ove l’Inps dovesse richiederlo, può in ogni momento rilasciare idonea certificazione attestante l'inesistenza di un analogo diritto presso la Fondazione. 

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