L’estate è il periodo normalmente dedicato alle ferie e quindi fioriscono dubbi, quesiti e interpretazioni su questo istituto. In particolare, è pervenuta all’Enpam la richiesta di un medico che desidera sapere se esiste una normativa specifica riguardo al diritto alle ferie dei lavoratori medici in libera professione. In sostanza – prosegue l’interessato – esiste anche per i medici in libera professione un numero minimo di settimane consecutive nelle quali svolgere il periodo di ferie? A questo proposito occorre dire che l'istituto delle ferie, costituzionalmente garantito (art. 36 Cost), è tuttavia tipico dei lavoratori subordinati, ed è normalmente disciplinato in sede di contratto collettivo di categoria. Esiste in questo campo una normativa generale, secondo cui il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane, che non possono essere liquidate con una indennità sostitutiva (art.10 del decreto legislativo n° 213 del 2004). Il minimo di 20 giorni annuali, previsti da tutti i contratti collettivi, è stato introdotto dal D.lgs. n. 66 del 2003.
Secondo gran parte della dottrina giuslavorista, dovrebbero essere maturi i tempi per estendere tali benefici a tutti i lavoratori, anche autonomi o liberi professionisti,come già si sta facendo in materia di congedo retribuito per gravidanza e allattamento. Pertanto secondo questa parte della dottrina sarebbe auspicabile mettere a carico della previdenza sociale anche il periodo di ferie del lavoratore autonomo, definendone limiti e benefici, anche a garanzia della salute del lavoratore stesso. Ma i tempi di attuazione di un simile beneficio non si prevedono né brevi, né tantomeno certi.
Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile
L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.
Il cedolino è già disponibile, mentre i pagamenti partiranno a inizio mese
Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
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