Canali Minisiti ECM

Rilascio certificazioni sanitarie

Previdenza Giovanni Vezza | 18/05/2010 10:03

Con la lettera circolare del 22 gennaio 2010, n. 1401, il Ministero del Lavoro, partendo dalla constatazione che varie normative regionali hanno previsto che la ASL non rilasci più alcuni certificati sanitari (quali ad esempio quello di idoneità fisica per l’assunzione di minori), semplicemente per una semplificazione delle procedure in ambito regionale (in sostanza, questi certificati in quelle regioni non sono più necessari), ritiene tuttavia necessario fornire alcuni chiarimenti in ordine ai comportamenti che le Direzioni Provinciali devono adottare nel caso in cui le normative nazionali prevedano comunque l’obbligo di tali certificazioni.

Lo stesso Ministero aveva già dato indicazioni in materia, a partire dell’emanazione della legge regionale Lombardia 4 agosto 2003, n. 12 (Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica) sulla quale si sono espressi sia la Corte Costituzionale, sia il Consiglio di Stato con parere n. 3208/2005, precisando che, con specifico riferimento alle certificazioni in materia di idoneità per l’assunzione di minori, “ …la visita medica del minore è demandata ad un medico che risulti giuridicamente incardinato nell’ambito dell’organizzazione sanitaria pubblica e, per tale, deve intendersi sia il professionista che sia in rapporto di dipendenza con il Servizio Sanitario Nazionale – quale è il medico della struttura ospedaliera pubblica ovvero della azienda sanitaria locale- sia il professionista che operi in convenzione con il servizio sanitario, quale è ad es.

il medico di medicina generale”. In sostanza, in questi casi l’obbligo di produrre la certificazione, cacciato fuori della porta, rientra in qualche modo dalla finestra, in quanto sia l’ospedaliero, sia il medico di famiglia non possono sottrarsi ad una richiesta di certificazione, laddove il certificato richiesto sia necessario per assolvere a degli obblighi di legge.
L’ultima parte della circolare si occupa specificamente delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, dettando istruzioni analoghe. L'attuale normativa in materia di salute e sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), - prosegue infatti il Ministero - nei casi in cui sussiste l'obbligo della sorveglianza sanitaria ha previsto che il medico competente possa effettuare anche la visita medica preventiva in fase preassuntiva. Tale previsione tiene conto che trattasi di medico di qualificata professionalità con specifiche conoscenze ed esperienza professionali e con specifici titoli e requisiti (articolo 38, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).Pertanto la certificazione rilasciata dalla suddetta figura professionale si ritiene valida ai fini degli obblighi previsti dalla normativa in esame. Conclude il Ministero: in tutti i casi in cui le disposizioni normative, seppure antecedenti all'attuale normativa in materia di salute e sicurezza, prevedano una certificazione di idoneità allo svolgimento di determinate attività, come ad esempio nel caso del rilascio o rinnovo del certificato di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, si devono ritenere valide le certificazioni rilasciate da un medico del Servizio sanitario nazionale, ancorché operanti in regime di convenzione, ovvero da un medico competente.
 

Commenti

Rispondi
Rispondi

I Correlati

Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo

Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile

Integrazione al minimo delle pensioni Enpam

Previdenza | Redazione DottNet | 29/08/2024 18:22

L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.

Il cedolino è già disponibile, mentre i pagamenti partiranno a inizio mese

Ti potrebbero interessare

Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo

Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile

Integrazione al minimo delle pensioni Enpam

Previdenza | Redazione DottNet | 29/08/2024 18:22

L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.

Il cedolino è già disponibile, mentre i pagamenti partiranno a inizio mese

Ultime News

Più letti