Brutte notizie per quanti, vantando un credito non soddisfatto nei confronti di un cattivo pagatore, ricorrono a procedimenti esecutivi, quali il pignoramento presso terzi. Il legislatore, infatti, perennemente a caccia di entrate per le casse del fisco, prosciugate dagli interventi assistenziali disposti per far fronte alla recente crisi, ha deciso di aggredire fiscalmente anche gli spesso magri frutti dei pignoramenti.
In realtà, già la Legge Finanziaria del 1998 (legge 449 del 1997), all’art. 21, comma 15 stabiliva che le disposizioni in materia di ritenute alla fonte dovessero applicarsi anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento, anche presso terzi, in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali sia appunto prevista la ritenuta alla fonte.
Così com’era, però, la norma si mostrava troppo generica ed evidentemente ben pochi avevano provveduto ad applicarla. Così è stata integrata dal decreto legge 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, laddove, all’art. 15, comma 2, è stato previsto che se i terzi pignoranti rivestono la qualifica di sostituti d’imposta, devono operare all’atto del pagamento delle somme la ritenuta d’acconto nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia è arrivato in fretta, il 3 marzo scorso, ed è entrato in vigore il giorno successivo. In esso, in buona sostanza, vengono ribaditi i principi già fissati dalla legge, con qualche ulteriore specifica tecnica. Ad esempio (ma era già chiaro) viene ribadito che la ritenuta del 20% costituisce un acconto dell’IRPEF dovuta dal creditore pignoratizio, e che il sostituto deve rilasciare a quest’ultimo apposita certificazione.
Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile
L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.
Il cedolino è già disponibile, mentre i pagamenti partiranno a inizio mese
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