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Pignoramenti presso terzi con ritenuta d’acconto del 20%

Previdenza Giovanni Vezza | 20/04/2010 16:19

Brutte notizie per quanti, vantando un credito non soddisfatto nei confronti di un cattivo pagatore, ricorrono a procedimenti esecutivi, quali il pignoramento presso terzi. Il legislatore, infatti, perennemente a caccia di entrate per le casse del fisco, prosciugate dagli interventi assistenziali disposti per far fronte alla recente crisi, ha deciso di aggredire fiscalmente anche gli spesso magri frutti dei pignoramenti.
In realtà, già la Legge Finanziaria del 1998 (legge 449 del 1997), all’art. 21, comma 15 stabiliva che le disposizioni in materia di ritenute alla fonte dovessero applicarsi anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento, anche presso terzi, in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali sia appunto prevista la ritenuta alla fonte.

Così com’era, però, la norma si mostrava troppo generica ed evidentemente ben pochi avevano provveduto ad applicarla. Così è stata integrata dal decreto legge 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, laddove, all’art. 15, comma 2, è stato previsto che se i terzi pignoranti rivestono la qualifica di sostituti d’imposta, devono operare all’atto del pagamento delle somme la ritenuta d’acconto nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia è arrivato in fretta, il 3 marzo scorso, ed è entrato in vigore il giorno successivo. In esso, in buona sostanza, vengono ribaditi i principi già fissati dalla legge, con qualche ulteriore specifica tecnica. Ad esempio (ma era già chiaro) viene ribadito che la ritenuta del 20% costituisce un acconto dell’IRPEF dovuta dal creditore pignoratizio, e che il sostituto deve rilasciare a quest’ultimo apposita certificazione.


Conseguentemente, il terzo erogatore (ad esempio, l’Inps, l’Inpdap o l’Enpam quali enti erogatori di trattamenti pensionistici su cui può gravare la ritenuta per pignoramento) nella parte delle procedure esecutive che lo riguardano, deve adeguarsi: versando la ritenuta effettuata con il Modello F24 ed utilizzando il codice tributo appositamente previsto (1049); comunicando al debitore le cifre versate al creditore e le ritenute operate; rilasciando al creditore pignoratizio la certificazione che attesti l’ammontare delle somme erogate e le relative trattenute effettuate; ed infine indicando nella dichiarazione dei sostituti d’imposta (il cosiddetto Modello 770) i dati relativi al debitore e al creditore, le somme erogate e le trattenute effettuate.

Il provvedimento lascia intendere che non ci sono praticamente redditi che possono sottrarsi al prelievo, salvo le rarissime tipologie di redditi di per se stesse esenti da tassazione (rimborsi spese, alcune borse di studio); infatti, anche se ci si riferisce a redditi per i quali non sussiste più l’obbligo di denuncia, come i redditi soggetti a tassazione separata o i redditi soggetti a imposta sostitutiva, il 20% andrà comunque trattenuto e versato e saranno gli uffici finanziari a riliquidare l’imposta, ove previsto.
E’ infine interessante notare che le somme oggetto del pignoramento costituiscono un reddito netto sottratto al debitore, e che quindi non hanno effetti sulla sua denuncia dei redditi, salvo che non sia una persona giuridica tenuta alla compilazione del Modello 770, dove dovranno essere eventualmente dichiarate le specifiche del debito. La tassazione definitiva è invece normalmente a carico del creditore, e quindi al danno si unisce anche la beffa: il 20% potrebbe anche non bastare e in denuncia (Mod. 730 o Unico) potrebbe essere necessario pagare un’ulteriore differenza.

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