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Enpam: riconoscimento dell’invalidità assoluta e permanente

Previdenza Giovanni Vezza | 20/10/2009 16:30

La domanda di pensione per invalidità assoluta e permanente deve, di regola, essere inoltrata all’Enpam dall’avente diritto, salvo i casi, espressamente previsti dalla legge, in cui la stessa può essere validamente inoltrata anche dal tutore, dal curatore e simili.

La presentazione della domanda da parte di un soggetto terzo che si assuma la gestione degli affari altrui, così come prevista dall’ordinamento giuridico (artt. 2028 C.c. e segg.), può essere tuttavia ammessa, in caso di incapacità di intendere o di volere dell’interessato, purché tale condizione sia temporanea.
Le domande inoltrate in tal modo necessitano, infatti, di una ratifica da parte del beneficiario medesimo, successiva al venir meno della causa che ha impedito la sottoscrizione del modulo e non sono mai ammesse nel caso in cui l’interessato si sia in qualche modo opposto.
Dal 19 marzo 2004 tutte le domande di pensione possono, inoltre, essere validamente inoltrate all’Enpam anche dall’Amministratore di sostegno, nuova figura giuridica istituita al fine di tutelare, in modo temporaneo o permanente, le persone prive in tutto o in parte della propria autonomia.


Il procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno può essere instaurato, oltre che dal beneficiario medesimo, anche dalle stesse persone che possono promuovere a loro volta il procedimento di interdizione o di inabilitazione, ossia coniuge, convivente, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutore, curatore, pubblico ministero, ovvero ulteriormente i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della persona.
La scelta dell’Amministratore di sostegno ricade inoltre solitamente nel coniuge, nel convivente, nei genitori, nei fratelli e sorelle, nei parenti entro il quarto grado del beneficiario; in mancanza di tali persone tuttavia, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare una persona diversa.

Accade piuttosto spesso che l’invalido assoluto e permanente per disturbi mentali non voglia assolutamente presentare domanda di pensione, perché si ritiene perfettamente in grado di continuare a svolgere la sua attività professionale. In questi casi l’Ordine di appartenenza si pone il problema di garantire l’utenza e nel contempo un reddito al professionista; purtroppo, però, sulla base di quanto appena detto, la domanda di pensione per invalidità assoluta e permanente non potrà essere accolta in assenza della firma del medico, neppure se sottoscritta dal Presidente dell’Ordine professionale, il quale potrà invece agire, a tutela dell’interessato medesimo, facendosi eccezionalmente nominare suo Amministratore di sostegno.
Il ricorso per tale nomina potrà tuttavia essere promosso, come sopra precisato, oltre che da un familiare dell’iscritto, solamente dai responsabili dei servizi sanitari e sociali, ovvero dal pubblico ministero di competenza ai quali sarà, pertanto, necessario rivolgersi per poter ottenere un successivo provvedimento di tutela del sanitario.

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