La domanda di pensione per invalidità assoluta e permanente deve, di regola, essere inoltrata all’Enpam dall’avente diritto, salvo i casi, espressamente previsti dalla legge, in cui la stessa può essere validamente inoltrata anche dal tutore, dal curatore e simili.
La presentazione della domanda da parte di un soggetto terzo che si assuma la gestione degli affari altrui, così come prevista dall’ordinamento giuridico (artt. 2028 C.c. e segg.), può essere tuttavia ammessa, in caso di incapacità di intendere o di volere dell’interessato, purché tale condizione sia temporanea.
Le domande inoltrate in tal modo necessitano, infatti, di una ratifica da parte del beneficiario medesimo, successiva al venir meno della causa che ha impedito la sottoscrizione del modulo e non sono mai ammesse nel caso in cui l’interessato si sia in qualche modo opposto.
Dal 19 marzo 2004 tutte le domande di pensione possono, inoltre, essere validamente inoltrate all’Enpam anche dall’Amministratore di sostegno, nuova figura giuridica istituita al fine di tutelare, in modo temporaneo o permanente, le persone prive in tutto o in parte della propria autonomia.
Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile
L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.
Il cedolino è già disponibile, mentre i pagamenti partiranno a inizio mese
Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
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