Sono fiscalmente deducibili oppure no gli interessi di dilazione che ciascun iscritto paga sui contributi da riscatto? E’ una vecchia questione, che ogni tanto si ripropone ed all’Enpam è tornata ancora una volta di attualità.
Occorre dire che a tutt’oggi l’Agenzia delle Entrate non ha ancora preso una posizione definitiva su questo argomento. La situazione è rimasta sostanzialmente quella del 2001/2002, quando i pareri erano discordi. Alcuni funzionari delle Entrate ritengono infatti che possa essere applicabile l’art. 1, comma 1 della legge 133/94, laddove è previsto che gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati, e sono pertanto del parere che il beneficio della deducibilità possa estendersi dalla quota capitale (il vero e proprio contributo di riscatto) alla quota interessi.
Altri funzionari dell’Amministrazione finanziaria, applicando in maniera letterale il disposto dell’art.
La Fondazione, salomonicamente, quando manda il bollettino Mav per il pagamento del riscatto scrive sulla parte superiore del modulo separatamente l’importo per quota capitale e l’importo per interesse di dilazione; la ricevuta di pagamento riporta ovviamente solo l’importo complessivo pagato. Il commercialista scrupoloso può quindi servirsi per la sua documentazione del Mav completo, scomputando gli interessi; mentre quello meno ligio ma più concreto, indica in deduzione l’intero importo pagato, conservando soltanto la ricevuta. La responsabilità della scelta è quindi totalmente in capo al medico ed al suo commercialista.
Il problema si è però riproposto quest’anno, quando la Fondazione, in occasione del consueto invio annuale ai medici convenzionati della certificazione riepilogativa degli importi versati a titolo di riscatto nell’anno 2008 (necessaria soprattutto per chi ha smarrito le ricevute dei Mav o ha effettuato versamenti in acconto senza il bollettino precompilato) ha deciso per la prima volta di separare gli importi di capitale ed interessi. Questo in ossequio alla tendenza interpretativa prevalente, più sopra illustrata.
Nessun problema per chi deduceva solo la quota capitale. Ma tutti gli altri (la maggioranza) hanno inondato di proteste gli Uffici chiedendo una certificazione in linea con gli anni precedenti, cioè con un unico importo accorpato di capitale ed interessi; ciò anche nel timore che un eventuale cambio di comportamento inducesse l’Agenzia delle Entrate a rivedere anche le dichiarazioni degli anni precedenti.
Il braccio di ferro si è concluso in maniera altrettanto salomonica, con l’invio di una seconda dichiarazione (non sostitutiva, ma aggiuntiva) ad importo accorpato. E così la patata bollente è ritornata al medico, che dovrà scegliere ancora una volta il da farsi.
Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile
L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.
Il cedolino è già disponibile, mentre i pagamenti partiranno a inizio mese
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