Canali Minisiti ECM

Pensionati medici e gestione separata Inps: un caso particolare

Previdenza Giovanni Vezza | 23/09/2009 13:38

Immediatamente prima dell’estate l’Inps ha fatto pervenire ad un certo numero di contribuenti ultrasessantacinquenni una sorta di blanda diffida, nella quale, sulla base del reddito libero professionale percepito nell’anno 2006 e verificato tramite l’Anagrafe Tributaria, viene richiesto il pagamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata dell’Inps.

La diffida è pervenuta anche a quei medici che, in possesso nel 2006 di un reddito da lavoro autonomo, avendo già compiuto 65 anni negli anni 2005 e precedenti, si erano avvalsi della facoltà di esonero concessa dall’Enpam.

Fra questi, però, ci sono anche dei casi particolari, relativi a medici che avevano prodotto redditi non imponibili per l’Enpam, ma per la sola gestione separata, come l’appartenenza a Consigli di Amministrazione di società ed enti o la partecipazione a convegni e congressi. Anche per questi soggetti, il legislatore aveva disposto una specie di sanatoria transitoria, di durata quinquennale, contenuta nel decreto di attuazione n. 282/96.

Si è posto il caso di un professionista che è stato eletto Consigliere di Amministrazione dopo il compimento del 65° anno di età, avvenuto all’interno del quinquennio transitorio. Costui, non essendosi mai iscritto alla gestione separata, né avendo mai pagato alcun contributo alla medesima gestione, si chiede se è o meno nel giusto oggi che il termine di esenzione è scaduto da tempo.

Innanzi tutto è opportuno cercare di capire le fattispecie che il legislatore aveva in mente, quando formulò il decreto 282/96:

• Nella lettera a) dell’art. 4, comma 1, si voleva disciplinare il caso di coloro che già alla data del 30 giugno 1996 (se iscritti o pensionati di altre gestioni) ovvero del 1° aprile 1996 (per tutti gli altri) avevano già compiuto il 65° anno di età. Costoro, se producevano redditi rientranti fra quelli soggetti a contribuzione alla gestione separata, potevano liberamente scegliere se iscriversi oppure no. Come dice la Circolare n. 104/2001 dell’Inps, se hanno scelto di non iscriversi (e non hanno manifestato l’intenzione di cambiare idea entro il 30 giugno 2001 o il 1° aprile 2001), non hanno più l’obbligo di fare nulla, neanche dopo la scadenza del quinquennio; viceversa dovranno continuare a contribuire fino a che produrranno redditi da collaborazione coordinata e continuativa o lavoro a progetto.
Questa fattispecie, però, non si applica al professionista in esame, perché non aveva compiuto 65 anni il 30 giugno 1996.

• Con la lettera b) il legislatore invece aveva in mente un soggetto che produceva redditi di questa tipologia, ma che nei cinque anni successivi alle date sopra citate raggiungeva il traguardo dei 65 anni. Costui aveva l’obbligo di versare il contributo alla gestione separata, ma al raggiungimento del 65° anno poteva richiedere la cancellazione dalla gestione, e la Circolare 104/2001 dell’Inps dice che a quel punto, anche dopo il quinquennio, non era più tenuto ad iscrivervisi nuovamente.
L’interessato però non rientra neppure in questa casistica, perché prima del compimento del 65° anno di età non produceva reddito assoggettabile, e quindi non poteva richiedere nessuna cancellazione, semplicemente perché non era iscritto.

Il caso di specie, quindi, va risolto con una interpretazione analogica, che tenga presente anche le modalità operative che l’Inps si è data. E’ bene infatti sapere che il professionista in occasione del primo versamento alla gestione separata ovvero il datore di lavoro al momento della stipula del contratto a progetto deve materialmente compilare un modulo dati che di fatto può essere considerato una sorta di domanda di iscrizione. Ora, la richiesta di cancellazione va di fatto considerata come l’opposto di quel modulo dati, cioè come il documento che annulla l’iscrizione. Nel caso in esame come può configurarsi la cancellazione di qualcosa che non esiste?

A quel punto, pur non essendo direttamente applicabile, viene ad attuarsi analogicamente la fattispecie di cui alla lettera a), perché l’interessato si è trovato a decidere se iscriversi o meno alla gestione separata dopo il compimento del 65° anno di età nel corso del quinquennio di esenzione volontaria, perché solo in quel momento ha iniziato a produrre redditi teoricamente assoggettabili.

Se poi si vuole tornare alla fattispecie di cui alla lettera b), anche in questo caso la formale richiesta di cancellazione non appare necessaria, perché (secondo una interpretazione confermata anche da funzionari Inps interessati telefonicamente) in sostanza, la richiesta si è manifestata attraverso la volontà di non compiere versamenti alla gestione separata, pur avendo prodotto redditi della tipologia assoggettabile prima della scadenza del quinquennio di esenzione. In sintesi: pur compiendo 65 anni nel corso del quinquennio, non mi cancello, perché non mi sono mai iscritto; però, non avendo versato nulla nel quinquennio, sono assimilato a quanti si sono formalmente cancellati, e quindi, anche dopo il quinquennio, non ho alcun obbligo di iscrivermi.
E’ peraltro lecito ritenere che l’Inps, data la dubbia archiviazione delle richieste di cancellazione, ben difficilmente effettuerà controlli approfonditi sul rispetto degli obblighi contributivi nei confronti della gestione separata da parte di quanti abbiano compiuto 65 anni nel periodo compreso fra il 1° aprile 1996 ed il 30 giugno 2001, a meno che non vi sia qualche specifico versamento riferito proprio a quel particolare lasso di tempo.
In sostanza, per generalizzare, si può concludere che, verosimilmente, sono al riparo dai controlli Inps tutti quei soggetti che hanno compiuto i 65 anni di età prima del 1° luglio 2001 e che non hanno mai versato alcun contributo alla Gestione Separata.



 

Commenti

I Correlati

Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo

Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile

Integrazione al minimo delle pensioni Enpam

Previdenza | Redazione DottNet | 29/08/2024 18:22

L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.

Il cedolino è già disponibile, mentre i pagamenti partiranno a inizio mese

Ti potrebbero interessare

Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo

Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile

Integrazione al minimo delle pensioni Enpam

Previdenza | Redazione DottNet | 29/08/2024 18:22

L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.

Il cedolino è già disponibile, mentre i pagamenti partiranno a inizio mese

Ultime News

Più letti