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Cumulo della pensione a superstiti con altri redditi

Previdenza Giovanni Vezza | 01/09/2009 17:32

L’art. 1, comma 41 della legge 8 agosto 1995, n. 335 prevede che la pensione liquidata a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria sia cumulabile solo parzialmente con i redditi del beneficiario.

In sostanza, se il superstite che percepisce la pensione (indiretta, se il medico muore in attività; o di reversibilità, se il medico muore quando già fruisce del trattamento previdenziale) possiede altri redditi, la pensione viene ridotta del:

Percentuale di riduzione Condizione di reddito
25% se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a tre volte il trattamento minimo, che per il 2009 è pari a € 17.869,80
40% se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a quattro volte il trattamento minimo che per il 2009 è pari a € 23.826,40
50% se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a cinque volte il trattamento minimo che per il 2009 è pari a € 29.783,00


Quindi, considerando la situazione dal punto di vista del coniuge superstite, che nel regime pubblico ha diritto al 60% della pensione che sarebbe spettata al coniuge deceduto, l’importo del suo assegno può ridursi rispettivamente al 45%, al 36% o al 30% della pensione maturata.

Occorre tener presente che questa regola non vale se la pensione spetta ai figli minori, studenti o inabili.

Non costituiscono reddito:
• i trattamenti di fine rapporto e loro eventuali anticipazioni;
• la casa di proprietà del superstite se vi abita;
• le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
• la pensione stessa di reversibilità e qualunque altra pensione di reversibilità (ivi comprese quelle liquidate dall’Enpam) di cui l'interessato sia titolare.

Alcune puntualizzazioni in merito:
• la norma cui si fa riferimento non è recente, ha circa 14 anni di vita, e riguarda soltanto le pensioni a superstiti liquidate dagli Enti Previdenziali Pubblici (Inps, Inpdap, Inail);
• La Fondazione Enpam non è obbligata ad applicare la norma in questione, che giudica ingiusta e penalizzante nei confronti di quanti hanno regolarmente versato per anni i loro contributi previdenziali, e non ha nessuna intenzione di adeguarsi a questo principio;
• numerosi sindacati di pensionati (in primis la Federspev) hanno richiesto con forza un intervento legislativo che abolisca la decurtazione, e nell’ultimo decennio vi sono state alcune proposte di legge, di varie parti politiche, volte a conseguire questo risultato. Sinora, tuttavia, per intuibili ragioni economiche, mai rilevanti come in questo periodo, nessuna delle proposte è stata trasformata in legge; ma la Fondazione Enpam, come ha sempre fatto, seguirà con attenzione l’evolversi della situazione, pronta a promuovere nuove iniziative in merito e a fornire ogni utile sostegno a quanti dovessero impegnarsi a tale proposito.


 

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