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Tassazione delle restituzioni dei contributi Enpam: evoluzione normativa e casi particolari

Previdenza Giovanni Vezza | 15/07/2009 12:32

L’indennità di restituzione dei contributi liquidata, in assenza di diritto a pensione, dalla “Quota A” del Fondo di previdenza generale Enpam (contribuenti minimi che versano con cartelle esattoriali), dalla “Quota B” del Fondo generale (liberi professionisti), dal Fondo dei medici di medicina generale e dal Fondo Specialisti esterni, è, com’è noto, soggetta ad una ritenuta alla fonte pari al 20%.

Tale ritenuta d’acconto, già prevista per i Fondi Speciali sin dal 1986 giusta risoluzione del Ministero delle Finanze n. 8/686 del 10 giugno 1986, è stata effettuata dall’Enpam sulle restituzioni dei contributi a carico del Fondo di Previdenza Generale solamente a partire dall’anno 1990, quando il relativo Regolamento, approvato con Decreto del 22 giugno 1990, dispose per la prima volta di maggiorare tale rimborso degli interessi legali, fino ad allora non previsti.

Il precedente Regolamento del Fondo in parola, approvato con D.M. del 18 novembre 1981 e modificato con D.M. del 23 giugno 1983, escludeva, infatti, espressamente il beneficio della maggiorazione degli interessi in favore del medico che si cancellava o veniva radiato dagli Albi professionali prima del conseguimento del diritto alla pensione ordinaria.

I contributi, restituiti sino a quel momento nel loro semplice valore nominale, non costituivano pertanto un’indennità previdenziale ed andavano inseriti nell’imponibile dell’anno di percezione della restituzione medesima, per compensare la corrispondente deduzione effettuata nell’anno di versamento all’Enpam.

Con riferimento, invece, alle indennità di previdenza, erogate a carico del Fondo Medici specialisti ambulatoriali a titolo di restituzione dei contributi, occorre dire che esse risultano fiscalmente attratte nell’ambito dei redditi riconducibili a quelli di natura dipendente, proprio perché il rapporto di lavoro da cui dipendono, sotto il profilo tributario, è appunto assimilato alla dipendenza.

Sino al 31 dicembre 2000 le restituzioni dei contributi, poste a carico del Fondo Ambulatoriali, venivano tassate a titolo definitivo con la medesima aliquota di tassazione applicata, all’atto della cessazione del relativo rapporto lavorativo, al c.d. “premio di operosità” (la liquidazione corrisposta dalla Asl in luogo del Tfr).

Dall’1 gennaio 2001, per effetto delle nuove disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 47/2000 che ha modificato il regime fiscale da applicare al Tfr ed ai proventi in capitale aventi natura di previdenza complementare, le ritenute fiscali effettuate dall’Enpam su tali prestazioni, anche se sempre corrispondenti all’aliquota applicata al c.d. “premio di operosità” sono invece divenute a titolo di acconto. La ritenuta definitiva viene calcolata dall’Amministrazione Finanziaria con l’applicazione dell’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.

Giovanni Vezza

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