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La restituzione dei contributi presso i Fondi dell'Enpam e la sua tassazione

Previdenza Giovanni Vezza | 14/07/2009 13:38

Può accadere piuttosto di frequente che i medici e gli odontoiatri dipendenti, convenzionati o liberi professionisti, non raggiungano i requisiti minimi per conseguire il diritto a pensione. La domanda che a quel punto viene posta è la seguente: si possono almeno riavere indietro i contributi?

 

In realtà nelle gestioni obbligatorie pubbliche (Inps o Inpdap), quando la pensione viene calcolata con il sistema retributivo (cioè se la contribuzione si riferisce a periodi relativi all’anno 1995 e precedenti), generalmente la restituzione dei contributi non è contemplata e quanto versato viene acquisito a favore dell’equilibrio complessivo del Fondo (cosiddetta solidarietà di categoria). La restituzione è invece prevista per i versamenti effettuati dal 1996 in poi (in assenza di posizioni previdenziali precedenti), ma sinora questa possibilità, per evidenti ragioni anagrafiche, è stata sfruttata da pochi iscritti, per lo più appartenenti alla gestione separata (collaboratori coordinati e continuativi).

Nei Fondi Enpam (medici e odontoiatri convenzionati e liberi professionisti), invece, la restituzione in assenza di pensione è una realtà da sempre, anche se a partire dal 1996 è possibile ottenerla soltanto dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

In particolare, ai sensi degli articoli 9, comma 2, e 18, comma 10, del vigente Regolamento del Fondo di Previdenza Generale (contribuenti minimi e liberi professionisti), gli iscritti che al compimento del 65° anno di età non possiedono i requisiti di anzianità contributiva minima (pari a 5 anni in costanza di contribuzione al Fondo al momento del pensionamento, ovvero pari a 15 anni in caso di cancellazione o radiazione dall’Albo professionale prima del raggiungimento del 65° anno di età) e non hanno ricongiunto ad altra gestione previdenziale tale posizione contributiva, hanno diritto a tale data unicamente alla restituzione dei contributi versati in ciascun anno al netto di una quota pari al 12% dei contributi medesimi, maggiorati degli interessi semplici al tasso annuo del 4,50%.

Tali emolumenti, in quanto proventi di natura previdenziale, assumono rilevanza agli effetti fiscali, nel cui ambito si atteggiano a redditi derivanti da lavoro autonomo, coordinato e continuativo, e vengono attratti nel trattamento tributario riservato a tali categorie reddituali.

Analogamente alle restituzioni dei contributi disposte a carico dei Fondi dei medici di medicina generale e degli Specialisti esterni, le indennità previdenziali erogate a carico del Fondo di Previdenza Generale a titolo di restituzione dei contributi seguono il regime di tassazione separata previsto dagli articoli 12, lettera g), e 13 del D.P.R. del 29 settembre 1973 n. 597, così come recepiti dagli articoli 17, comma 1, lettera c) e 21 del D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo Unico delle Imposte Dirette).

In particolare, questi proventi vengono assoggettati all’aliquota media di tassazione calcolata sulla metà del reddito complessivo netto prodotto dal contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui è sorto il diritto alla relativa percezione.

Tali redditi sono assoggettati a tassazione separata, fermo restando l’onere per il sostituto d’imposta (in questo caso l’Enpam) di effettuare la ritenuta a titolo d’acconto del 20%, come previsto dall’articolo 25 del D.P.R. del 29 settembre 1973 n. 600, e di rilasciare un’apposita dichiarazione, attestante l’ammontare delle somme corrisposte agli iscritti ed assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell’IRPEF, che il contribuente dovrà conservare ex art. 3, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 600/73.
 

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