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Invalidità civile e a fini previdenziali: stop alla doppia visita

Previdenza Redazione DottNet | 02/02/2025 18:38

L’Inps ricorda che la valutazione sulla base dei soli atti resta comunque ferma nel caso delle persone disabili non oncologiche

La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (la Legge di Bilancio 2025), ha apportato, come spiega l’Inps nel suo messaggio n. 188 del 17 gennaio scorso, importanti novità in materia di accertamento della condizione di disabilità e di invalidità ai fini previdenziali. Queste novità sono di sicuro impatto sia sui medici che si trovano in questo tipo di condizione, sia su quelli che fanno parte delle commissioni di accertamento. La prima novità riguarda le persone disabili affette da patologie oncologiche. Il comma 167 dell’art. 1 della legge 207/2024 ha infatti introdotto il comma 3-bis dell’art. 33 del decreto legislativo 62/2024, che testualmente prevede: "Fino al 31 dicembre 2025, le visite di revisione delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche sono eseguite ai sensi dell’art. 29-ter del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.

120, ferma restando la facoltà dell’istante di chiedere la visita diretta".

Cosa succede dunque? L’Inps spiega che, in aderenza alla norma citata, tutte le visite di revisione relative alle prestazioni sociali ed economiche (invalidità civile, legge 104/92, pensione di inabilità e indennità di accompagnamento) già riconosciute ai soggetti oncologici saranno eseguite solo in base agli atti prodotti dal diretto interessato o da chi lo rappresenta. L’Inps ricorda che inizialmente viene assegnato un termine di 40 giorni per produrre la documentazione; nello stesso termine l’interessato può comunque richiedere di essere sottoposto a visita. La Commissione medica può comunque decidere anche se non viene prodotto alcun atto nuovo, se ritiene sufficienti quelli già in suo possesso.

L’Inps ricorda che la valutazione sulla base dei soli atti resta comunque ferma nel caso delle persone disabili non oncologiche. Rammenta altresì che, in adesione allo spirito della riforma della disabilità di cui al decreto legislativo n. 62/2024, il quale non prevede una scadenza dell’accertamento sanitario salvo casi eccezionali, è opportuno che la revisione sia comunque evitata in presenza di patologie cronico-degenerative, nonché limitata ai soli casi in cui, alla luce delle attuali conoscenze mediche, sia prevedibile in concreto un miglioramento della condizione di salute.

La seconda significativa novità è contenuta nel successivo comma 168 del citato art. 1 della legge di bilancio 2025. Qualora sia presentata una domanda volta all’accertamento sanitario sia per l’invalidità civile (ivi comprese cecità civile, sordità e sordocecità) che per l’inabilità previdenziale (relativa al riconoscimento di trattamenti di natura previdenziale e non assistenziale) l’interessato sarà sottoposto ad una unica visita medica. L’Inps integrerà, ove necessario (a seconda degli specifici accertamenti in oggetto), la composizione della commissione medica. La norma, dice l’Inps, riguarda anche gli ambiti territoriali in cui, già nel 2025, si applica in via sperimentale il nuovo procedimento valutativo di base. In questi ambiti, quindi, nella visita unica sarà inglobato anche il procedimento di base.

Infine, la semplificazione (cioè la visita unica) riguarda anche le revisioni relative a prestazioni già riconosciute calendarizzate per il 2025, a condizione che l’intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a tre mesi. Quindi la visita programmata per la revisione delle prestazioni previdenziali si estenderà anche all’invalidità civile, a meno che addirittura non si perfezioni (come abbiamo detto sopra) con il solo esame degli atti prodotti.

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