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Inps, cumulo contributi per periodi di lavoro presso organizzazioni internazionali

Previdenza Redazione DottNet | 22/09/2024 19:42

La Circolare Inps n. 87 del 1° agosto 2024, contiene istruzioni in merito all’estensione della possibilità di cumulare i periodi assicurativi internazionali non solo per la pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, ma anche per la pensione anti

La Circolare Inps n. 87 del 1° agosto 2024, contiene istruzioni in merito all’estensione della possibilità di cumulare i periodi assicurativi internazionali non solo per la pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, ma anche per la pensione anticipata

Sono molti i professionisti sanitari, che sia per ragioni etiche sia semplicemente per una realizzazione professionale, prestano o hanno prestato in passato la loro opera in organizzazioni internazionali. Anche a loro sono rivolti i chiarimenti contenuti nella recente Circolare Inps n. 87 del 1° agosto 2024, che contiene istruzioni in merito ad una importante novità, e cioè l’estensione della possibilità di cumulare i periodi assicurativi internazionali non solo per la pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, ma anche per la pensione anticipata.

Nella citata Circolare l’Inps fa presente che il comma 1 dell’art.

18 della legge n. 115/2015 consente, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai cittadini dell’Unione Europea, ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell’Unione, e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio UE o della Confederazione svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali, di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le medesime organizzazioni internazionali con quelli maturati presso una o più delle seguenti gestioni previdenziali:
    • Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (al quale sono iscritti i medici dipendenti privati, ad esempio quelli delle case di cura);
    • Gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
    • Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/95 (che ancora oggi, anche se non sarebbe corretto, vede iscritti numerosi medici con rapporto di collaborazione);
    • Gestioni sostitutive ed esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (tra cui l’ex Inpdap, casa previdenziale dei medici dipendenti ospedalieri);
    • Casse di Previdenza dei liberi professionisti, fra cui l’Enpam.

Sulla base della vecchia formulazione del comma 2 del medesimo art. 18 della legge 115/2015, il cumulo gratuito poteva essere richiesto solo per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, alle seguenti condizioni:

    • Non Sovrapposizione dei Periodi: i periodi di assicurazione da cumulare non devono sovrapporsi tra loro.
    • Durata Minima dei Periodi: i periodi di assicurazione maturati secondo la legislazione italiana devono avere una durata totale di almeno 52 settimane.

L’art. 5, comma 1, del decreto-legge 69/2023, convertito dalla legge 103/2023, entrato in vigore il 14 giugno 2023, ha modificato il comma 2 dell’art. 18 della legge 115/2015, includendo appunto nel novero delle prestazioni conseguibili anche la pensione anticipata. A proposito di questa modifica, l’Inps fa presente che la domanda per il cumulo dei periodi assicurativi deve essere presentata (come normalmente prevede questo istituto) presso l’ente previdenziale competente. I trattamenti pensionistici derivanti dal cumulo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di cumulo. Tuttavia, in caso di pensione anticipata, la decorrenza non può essere antecedente al 1° luglio 2023, in quanto il decreto-legge n. 69/2023 è entrato in vigore il 14 giugno 2023.

Ovviamente, il cumulo dei periodi assicurativi presso organizzazioni internazionali deve essere richiesto una sola volta in sede di domanda di pensione in cumulo, in quanto, secondo i principi generali dell’istituto, la titolarità di una pensione (e quindi anche una eventuale precedente domanda di cumulo già accolta), preclude una nuova richiesta in tal senso. L'articolo 5, comma 2, del decreto-legge prevede infine il monitoraggio delle domande di pensione per identificare eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie disponibili. Le modalità di attuazione del monitoraggio sono disciplinate nell’articolo 18, comma 9, della legge n. 115/2015.

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