Il contributo previdenziale è pari al 26% dei compensi, di cui il 13% a carico dell’Inps ed il restante 13% a carico del medico interessato
Da settembre 2023 è diventato operativo l’Accordo Collettivo Nazionale per i medici che effettuano le visite fiscali per conto dell’Inps. Si tratta comunque di medici convenzionati, ma comunque liberi professionisti, che hanno la partita Iva, e che per questo tipo di attività (che generalmente per loro non costituisce l’unica fonte di reddito) sono adesso previdenzialmente iscritti alla gestione previdenziale dei medici di medicina generale dell’Enpam. Il contributo previdenziale è pari al 26% dei compensi, di cui il 13% a carico dell’Inps ed il restante 13% a carico del medico interessato.
Chiaramente, per i mesi da gennaio ad agosto questi medici nei confronti dell’Inps si sono comportati come liberi professionisti puri, cioè ricevendo un compenso dietro produzione di fattura, con contribuzione previdenziale totalmente a loro carico (19,50% da corrispondere alla Quota B del Fondo di previdenza generale dell’Enpam). Ma cosa è successo a livello di Certificazione Unica rilasciata dall’Inps per i mesi da settembre a dicembre? E come debbono comportarsi questi medici per la dichiarazione dei redditi 2023?
Certamente, dal momento in cui è stata attivata la Convenzione, l’Inps è tenuto ad emettere una Certificazione Unica che deve essere utilizzata dagli interessati per la corretta compilazione della denuncia dei redditi. È verosimile ritenere che questa CU abbia seguito la falsariga di quelle predisposte dalle Asl per i medici convenzionati, nelle quali, a fronte di una ritenuta fiscale d’acconto del 20%, viene evidenziato anche il contributo posto a carico del lavoratore. Trattandosi comunque di redditi libero professionali, tale contributo, pur essendo fiscalmente deducibile, non dovrebbe aver abbattuto il compenso lordo liquidato al professionista. Pertanto, per la compilazione della denuncia a fini fiscali dei redditi libero professionali percepiti nell’anno 2023, il medico interessato non dovrà far altro che sommare gli importi fatturati all’Inps da gennaio ad agosto, aggiungendo l’importo lordo risultante dalla Certificazione Unica per il periodo da settembre a dicembre, ed avendo poi cura di inserire fra gli oneri deducibili la cifra corrispondente ai contributi a suo carico.
Se il medico opera in regime forfettario, dovrà invece indicare i contributi trattenutigli dall’Inps e dedurli dall’imponibile forfettario al quadro LM, riportando l’eventuale eccedenza al quadro RP. Per quanto riguarda infine la denuncia alla Quota B dell’Enpam del reddito libero professionale 2023 (da effettuarsi quest’anno entro il 6 settembre, alla luce della proroga dei termini recentemente concessa), i redditi percepiti da settembre in poi non vanno assolutamente considerati, avendo essi già scontato l’obbligo contributivo presso la gestione dei medici di medicina generale.
Gli istituti di credito si interrogano sulla qualificazione giuridica dei medici e degli odontoiatri in convenzione. Ciò accade soprattutto per le banche che hanno stipulato accordi con la Fondazione Enpam
Nel 2025, grazie alla ulteriore riduzione del saggio di interesse, si riduce anche il costo delle sanzioni contributive pagate a rate, nonché quello del pagamento rateale della contribuzione ordinaria
La sperimentazione sarà avviata nelle Province di Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste
Con la pensione in pagamento, l'Enpam, in veste di sostituto d'imposta, ha iniziato le trattenute del saldo dell'addizionale comunale e dell'addizionale regionale all'IRPEF
Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile
L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.
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