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Contributi, meno cari gli interessi e le sanzioni

Previdenza Redazione DottNet | 29/07/2024 12:25

Il tasso d'interesse è sceso di 25 punti base (dal 4,50% al 4,25%) e di conseguenza anche l’Inps è andata a rideterminare gli interessi di dilazione e le sanzioni civili

Con la riduzione del costo del danaro, scendono (oltre che i costi di mercato dei mutui, di cui si è molto parlato) anche gli interessi e le sanzioni applicati dall’Inps e dall’Enpam sui contributi non versati. A partire dal 12 giugno, infatti, il tasso d’interesse fissato dalla banca centrale europea sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (chiamato una volta TUR, cioè Tasso Ufficiale di Riferimento) è sceso di 25 punti base (dal 4,50% al 4,25%) e di conseguenza anche l’Inps è andata a rideterminare gli interessi di dilazione e le sanzioni civili. L’Istituto lo spiega nella Circolare n.

71 dell’11 giugno 2024. 

Queste voci generalmente non si applicano in prima persona ai medici e agli odontoiatri, quanto piuttosto ai loro datori di lavoro (Asl, ospedali, case di cura private) che siano risultati inadempienti nel versamento contributivo nei loro confronti. L’interesse di dilazione è utilizzato per la regolarizzazione a rate dei debiti per contributi e sanzioni civili, e, con riferimento alle domande di rateazione presentate dal 12 giugno in poi, scende dal 10,50% al 10,25%. I piani di ammortamento precedenti non subiranno variazioni.

Anche le sanzioni civili, che sono le multe che si vanno ad aggiungere ai contributi evasi, formando il capitale che può essere eventualmente rateizzato, diventano un pochino più leggere. Nel caso di omissioni contributive, cioè del mancato o ritardato pagamento di contributi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce obbligatorie, la sanzione è pari al TUR + 5,5 punti, e quindi è scesa dal 10 al 9,75%. Identica è la percentuale anche nel caso di denuncia spontanea del debitore resa entro un anno dal termine di pagamento, nonché nei casi di mancato o ritardato pagamento derivanti da incertezze oggettive sull’effettiva esistenza dell’obbligo. Rimane ferma al 30% annuo la percentuale della sanzione in tutti gli altri casi (la cosiddetta evasione contributiva). Direttamente applicabili a medici ed odontoiatri sono invece le sanzioni e gli interessi previsti dal regime sanzionatorio dell’Enpam. Se il pagamento del contributo di Quota A è effettuato oltre la scadenza prevista dalla normativa, è dovuta, a partire dall’anno successivo, una sanzione, in ragione d’anno, pari al TUR maggiorato di tre punti. Quindi, dal 12 giugno, questa sanzione scende dal 7,50 al 7,25%. 

In caso di morosità presso la Quota B del Fondo Generale, cioè quando alla denuncia del reddito non segue il pagamento nel termine fissato, la sanzione è pari al TUR maggiorato di tre punti, e quindi dal 12 giugno scorso è scesa anch’essa al 7,25%. Sempre presso la Quota B, in caso di evasione con denuncia spontanea (cioè prima della formale contestazione da parte dell’Ente) la sanzione è passata dal 7,50 al 7,25%. In caso di evasione accertata dall’Ente, la sanzione è pari al TUR + 3 punti percentuali + altri 4 punti. Sino all’11 giugno era quindi pari a 11,50%, ora invece è dell’11,25%. La decisione della BCE non ha portato invece ad alcuna variazione degli importi degli interessi di rateazione, dove viene applicato il saggio di interesse legale, attualmente pari al 2,50% annuo.

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