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Opzione donna, precisazioni dall'Inps

Previdenza Redazione DottNet | 29/05/2024 20:55

Per il 2024 opzione donna potrà essere richiesta solo dalle dottoresse e dalle odontoiatre che assistono un familiare disabile, oppure abbiano un’invalidità civile almeno del 74% oppure concludano il rapporto di lavoro all’esito dei tavoli di confron

Per il 2024 opzione donna potrà essere richiesta solo dalle dottoresse e dalle odontoiatre che assistono un familiare disabile, oppure abbiano un’invalidità civile almeno del 74% oppure concludano il rapporto di lavoro all’esito dei tavoli di confronto

Con una recente Circolare (la n. 59 del 3 maggio 2024) l’Inps fornisce istruzioni in merito alle modifiche introdotte dall’ultima legge di Bilancio in materia della specifica pensione anticipata, cosiddetta opzione donna. Anche per il 2024 opzione donna potrà essere richiesta solo dalle dottoresse e dalle odontoiatre che assistono un familiare disabile, oppure abbiano un’invalidità civile almeno del 74% oppure ancora concludano il rapporto di lavoro all’esito dei tavoli di confronto istituiti presso il Mise. Per incrociare le braccia occorre aver raggiunto 61 anni (in vari casi possono bastarne 59, come vedremo più avanti) e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023.

Con riferimento al requisito soggettivo dell’assistenza ai disabili, per la precisione la legge prevede che si debba prestare assistenza al momento della richiesta di prepensionamento e da almeno sei mesi al coniuge o a un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni d'età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Per il raggiungimento dei 35 anni di contributi possono essere utilizzati anche i versamenti previdenziali maturati all’estero in Paesi dell’Unione Europea o legati all’Italia da specifiche convenzioni. Inoltre, il requisito anagrafico di 61 anni è ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni. Per le lavoratrici delle aziende in crisi la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico si applica anche in assenza di figli.

Resta confermato il meccanismo di differimento nell’erogazione del primo rateo pensionistico (cd. finestra mobile). In particolare, il differimento è pari a: a) 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le lavoratrici dipendenti; b) 18 mesi dalla maturazione dei requisiti per le lavoratrici autonome. Il trattamento pensionistico in esame può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile, fermo restando la maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo entro il 31 dicembre 2023 e la sussistenza delle condizioni richieste alla data di presentazione della domanda.

In buona sostanza, nessuna delle dottoresse interessate potrà mai acquisire la pensione prima del compimento dei 60 anni di età. Si tratta, fra l’altro, di una pensione particolarmente penalizzata rispetto a quella conseguibile con il regime ordinario (si calcola una riduzione di almeno il 30 per cento), in quanto calcolata interamente con il sistema contributivo.

Opzione donna può comunque rappresentare un’opportunità interessante per quelle dottoresse dipendenti che non sopportano più i ritmi stressanti dell’ospedale e vogliono contare su una base economica certa, su cui magari innestare un reddito derivante da libera professione. Va infatti sottolineato che questo canale, a differenza dell’Ape sociale e delle varie Quote (100, 102 e 103), dove la pensione è incumulabile con i redditi da lavoro autonomo fino a 67 anni di età, consente invece l’esercizio della libera professione senza alcun limite. Se si può, comunque, resta preferibile la possibilità del cumulo pensionistico gratuito, con il quale, ove si sia effettuato il riscatto di laurea, le dottoresse possono acquisire il diritto ad una pensione molto più consistente già intorno ai 61 anni di età, sempre senza rinunciare all’attività libero professionale.

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