L’obbligo di prova, quindi, per il soggetto danneggiato, si ferma all’individuazione del cosiddetto nesso di causalità fra i due eventi
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 5922 del 5 marzo 2024, ha puntualizzato le modalità con cui deve essere ripartito l’onere della prova nei procedimenti giudiziari relativi ad un preteso errore medico. La vicenda riguarda un soggetto al quale, dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico per ipertrofia prostatica presso un ospedale, era stata diagnosticata la paralisi del nervo ascellare destro e dell’emidiaframma sinistro, come probabile effetto dell’anestesia collegata all’intervento.
Di qui la richiesta di risarcimento del danno da errore medico, sulla base del rapporto di natura contrattuale che lega l’anestesista all’azienda ospedaliera.
Afferma in tal senso la Cassazione: "il ricorrente non era, però, altresì onerato di provare la sua allegazione circa la condotta negligente ed imperita dell’anestesista, spettando invece all’Azienda convenuta, previa contestazione di tale allegazione, l’opposto onere di provare che, al contrario, la prestazione sanitaria era stata eseguita con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, oppure che l’inadempimento (ovvero l’adempimento inesatto) fosse dipeso dall’impossibilità di eseguirla esattamente per causa non imputabile".
Non spetta quindi al paziente che chiede il risarcimento dei danni subìti dimostrare l’errore medico. Questa autorevole posizione è destinata a semplificare di molto la situazione processuale dei cittadini danneggiati dalle strutture, i quali non si troveranno costretti a ripercorrere nel dettaglio il percorso terapeutico subìto, alla ricerca di comportamenti non idonei. Questi ultimi saranno infatti oggetto di presunzione, nel momento in cui sarà stato accertato che il danno è stato una conseguenza dell’atto medico, salvo prova contraria dell’Azienda.
Tra i premiati presenti i rappresentanti della sanità nazionale e internazionale, professionisti del settore, giornalisti, operatori sanitari, direttori generali e associazioni di categorie
Dal1° gennaio 2025, ai sensi dell’articolo 33 del decreto, partirà una sperimentazione che durerà un anno, in 9 province italiane. Dal 2026 interesserà tutto il Paese
Indagine pubblicata su ERJ Open Research
Primi dati ministero Salute, male Sicilia, Calabria e V. d'Aosta
La finalità del divieto è di garantire la massima efficienza e funzionalità operativa all'Ssn, evitando gli effetti negativi di un contemporaneo esercizio, da parte del medico dipendente, di attività professionale presso strutture accreditate
Le richieste puntano sull'adeguamento economico e sulla riorganizzazione del lavoro
Con la graduatoria parte la caccia ai 22mila posti
Nursing Up: "Mai così tante. In nessun ospedale agenti dopo le 24"
Commenti