
Il medico potrà pianificare il versamento di una contribuzione facoltativa aggiuntiva che realizzerà un incremento delle prestazioni pensionistiche e nel breve riduce la pressione fiscale
La Commissione fisco della Fimmg ha pubblicato una nota in cui si precisa che la valenza fiscale della contribuzione previdenziale assume assoluto rilievo nell’ambito di una adeguata pianificazione fiscale della posizione del singolo del medico di medicina generale. "In tal senso - si legge sul documento - si intende porre l’attenzione all'articolo 10, comma 1, lettera e) del TUIR, il quale stabilisce che «Dal reddito complessivo si deducono (...) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi".
Dunque, anche i versamenti facoltativi alle gestioni pensionistiche obbligatorie, tra i quali si annovera il contributo volontario con aliquota modulare dell’ENPAM, sono deducibili dal reddito ai fini del calcolo dell’IRPEF, qualunque sia la causa che origina il versamento. A confermare l’assunto è stata la stessa Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 482 del 19.10.2020. "Si ricorda - prosegue l'articolo della Fimmg - che la deducibilità dei contributi previdenziali segue il c.d. “criterio di cassa” che lega la competenza temporale della deduzione alla data del versamento indipendentemente dal periodo contributivo riferibile al versamento stesso".
Ai fini dunque della attenuazione del carico fiscale, in un’ottica di integrazione della forma pensionistica obbligatoria, il medico di medicina generale potrà pianificare il versamento di una contribuzione facoltativa aggiuntiva che realizzerà un incremento delle prestazioni pensionistiche e nel breve riduce la pressione fiscale.
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