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Pensioni Enpam contributive più alte grazie ai nuovi coefficienti di trasformazione

Previdenza Redazione DottNet | 23/08/2023 15:51

Per l’Enpam le Gestioni interessate da questo meccanismo di calcolo sono soltanto due: la Quota A del Fondo di previdenza generale e la Gestione Specialisti esterni del Fondo della medicina convenzionata ed accreditata

Gli effetti della pandemia si fanno sentire, questa volta in positivo, anche sulle pensioni dell’Enpam. Stiamo parlando dei trattamenti calcolati, in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui all’art. 1, comma 6 e seguenti, della legge n. 335/1995, quello cioè che non tiene conto del reddito professionale prodotto, ma soltanto della contribuzione versata anno dopo anno. 

Per l’Enpam le Gestioni interessate da questo meccanismo di calcolo (generalmente meno generoso del sistema retributivo) sono soltanto due: la Quota A del Fondo di previdenza generale (a cui sono iscritti tutti i medici e gli odontoiatri in virtù della loro iscrizione all’Albo professionale) e la Gestione Specialisti esterni del Fondo della medicina convenzionata ed accreditata (principalmente gli specialisti che collaborano con società che svolgono prestazioni soggette a rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale, oltre a pochi professionisti ancora accreditati in forma individuale).

In queste due gestioni, a partire dal 2013, il calcolo della pensione avviene moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’iscritto al momento della decorrenza della pensione, indicato in apposite tabelle allegate ai Regolamenti dei Fondi interessati. L’attuale normativa nazionale prevede che i coefficienti di trasformazione debbano essere rideterminati con cadenza biennale (sino al 2019 la cadenza era triennale), sulla base delle rilevazioni demografiche e dell’andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, determinati dall’Istat.

Avendo l’Enpam aderito al meccanismo di calcolo previsto dalla norma di legge più sopra citata, è tenuto ad applicare i medesimi coefficienti stabiliti a livello statale, anche se la loro adozione è subordinata ad una specifica delibera, soggetta ad approvazione ministeriale. Ebbene, il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’economia e delle Finanze, con una nota del 7 luglio 2023, ha appunto approvato la delibera n. 96/2022 del CdA dell’Enpam, in merito alla revisione dei coefficienti da applicare sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2023 (i precedenti si riferivano ai trattamenti con decorrenza 1° gennaio 2021).

Dall’esame dei nuovi coefficienti, in controtendenza rispetto a tutte le più recenti rideterminazioni, si rileva un generale aumento dei valori (che dunque produrrà un analogo incremento delle pensioni interessate), compreso fra il 2 ed il 2,84%. Considerato che il PIL non ha fatto registrare nell’ultimo biennio incrementi significativi, appare facile ricondurre questo lieve innalzamento soprattutto ad una riduzione dell’aspettativa di vita, connessa alla recente emergenza pandemica. 

Di questo incremento beneficeranno dunque tutti i trattamenti di Quota A e della Gestione Specialisti esterni con decorrenza dal 1° gennaio di quest’anno, anche se liquidati prima dell’approvazione ministeriale. In tal caso, il ricalcolo avverrà – con liquidazione dei relativi arretrati - al momento delle operazioni di conguaglio, che vengono normalmente effettuate nell’anno successivo alla decorrenza della pensione (e quindi, per queste posizioni, nel corso del 2024).

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