Viene garantito un importo fisso di 150 euro al giorno, con una franchigia di cinque giorni. L’inabilità temporanea all’attività professionale deve essere dovuta ad un infortunio o ad una malattia di durata comunque superiore a trenta giorni
Le tutele assicurative dell’Enpam per l’infortunio e la malattia decorrono tutte dal 31° giorno di assenza, con l’erogazione di specifiche indennità disciplinate da un apposito Regolamento. Riguardo alla copertura dei primi trenta giorni di malattia, le diverse categorie hanno posizioni piuttosto variegate: a parte gli specialisti ambulatoriali, che hanno il mantenimento della retribuzione per tutti i primi sei mesi di malattia, gli altri convenzionati (medici di famiglia, continuità assistenziale, emergenza territoriale, con l’unica eccezione dei pediatri di libera scelta) godono di una copertura assicurativa con la compagnia Cattolica Assicurazioni, che li tiene indenni dalle spese sostenute per il mancato esercizio dell’attività professionale (pagamento del sostituto o valore dei turni non svolti).
Per i liberi professionisti (iscritti alla Gestione Quota B dell’Enpam), sino a poco tempo fa, i primi trenta giorni di malattia o di infortunio erano sprovvisti di coperture, salvo che il singolo decidesse di tutelarsi per proprio conto con una compagnia da lui scelta, a prezzi di solito molto elevati.
Da qualche mese, però, la polizza Enpam garantisce una tutela (curata dalla compagnia ITAS Mutua) per i primi trenta giorni ad un prezzo molto competitivo: 120 euro all’anno. A differenza dei convenzionati, che debbono produrre le fatture delle spese sostenute e portarle a rimborso, in questo caso viene garantito un importo fisso di 150 euro al giorno, con una franchigia di cinque giorni. L’inabilità temporanea all’attività professionale deve essere dovuta ad un infortunio o ad una malattia di durata comunque superiore a trenta giorni. Quindi, ad esempio, per un’assenza di 30 giorni (a differenza dei convenzionati), non si ha diritto a nessun risarcimento, mentre per un’assenza da 31 giorni in poi si ha diritto a 3.750 euro (150 per 25) a carico dell’Assicurazione per i primi trenta giorni, e dal 31° giorno si ha diritto all’indennità dell’Enpam.
La polizza tutela un massimo di 3 eventi per ogni anno solare e la copertura cessa dopo il compimento del 75° anno di età. Come per quasi tutte le assicurazioni, la garanzia non opera per le malattie pregresse rispetto al contratto; in caso di pratica di alcune attività e sport pericolosi; e nei casi di ubriachezza, abuso di psicofarmaci ed uso di stupefacenti.
Sono ormai abbastanza numerosi, anche fra i medici e gli odontoiatri, i casi in cui, al momento della morte del professionista, il diritto alla pensione a superstiti venga attribuito ad un suo nipote, anche in presenza di genitori viventi.
A partire dal 2027 la Ragioneria reputa possibile un aumento di tre mesi dei requisiti necessari per il pensionamento, sia di vecchiaia sia anticipato
Nel 2027-2028 i requisiti per la pensione dovrebbero aumentare di tre mesi: l’età richiesta per la pensione di vecchiaia passerebbe a 67 anni e 3 mesi
Per i periodi lavorati fino al 31 dicembre 1995 si deve calcolare il 2,5 % per anno d’anzianità contributiva anche per chi ha compiuto 65-66 anni
Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile
L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.
Il cedolino è già disponibile, mentre i pagamenti partiranno a inizio mese
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