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Specialisti ambulatoriali a tempo determinato: spiragli per il regime forfettario

Previdenza Redazione DottNet | 03/08/2023 15:00

Le Asl applicano sui compensi di questi medici la normale tassazione a scaglioni tipica dei lavoratori dipendenti

Una delle certezze della fiscalità degli iscritti Enpam è sempre stata l’assimilazione del reddito conseguito dagli specialisti ambulatoriali sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato al reddito da lavoro dipendente. Tutto questo a differenza dei medici di famiglia, che sono liberi professionisti in senso stretto, hanno l’obbligo di aprire la partita Iva, e producono compensi sui quali viene generalmente applicata una ritenuta d’acconto del 20%, salvo conguaglio in sede di denuncia dei redditi. 

Per i rapporti degli specialisti ambulatoriali a tempo indeterminato, già la Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 927/1974 diceva testualmente: "Per quanto si riferisce ai compensi mensili spettanti ai medici ambulatoriali con incarico a tempo indeterminato questo Ministero constata che le disposizioni contenute nel capitolato unico, inteso a disciplinare in modo uniforme per tutto il territorio nazionale i rapporti giuridici ed economici fra detti professionisti e gli enti mutualistici, confermano, anche alla stregua della nuova disciplina tributaria in materia di imposte sul reddito in vigore dal 1 gennaio 1974, la presenza degli elementi caratteristici del rapporto di lavoro dipendente.

Tenuto conto di quanto sopra, si dichiara che i compensi in questione sono stati esattamente assoggettati alla ritenuta di acconto ai fini dell'imposta sull'Irpef quali redditi di lavoro dipendente, con le modalità previste dal citato art. 23 del D.P.R. n. 600."

Questa linea interpretativa della prassi tributaria è arrivata fino ai nostri giorni, riguardando anche i rapporti a tempo determinato, per i quali univocamente si sono utilizzati gli stessi criteri. Le Asl applicano sui compensi di questi medici la normale tassazione a scaglioni tipica dei lavoratori dipendenti. I differenti criteri di tassazione si riverberano anche sulla tassazione delle indennità previdenziali liquidate dall’Enpam: alle indennità di maternità e malattia liquidate in favore dei medici di famiglia si applica infatti la ritenuta d’acconto del 20 per cento, mentre le medesime indennità per gli ambulatoriali scontano un prelievo a titolo definitivo del 23%, secondo l’aliquota prevista per il primo scaglione di reddito.

In questi ultimi mesi, però, un sasso è stato gettato nello stagno. Alcuni specialisti ambulatoriali a tempo determinato, nella domanda di richiesta di prestazioni previdenziali all’Enpam, evidentemente su indicazione dei rispettivi commercialisti, hanno comunicato di aver aderito al regime fiscale agevolato (con flat tax del 5 o del 15%, con gli abbattimenti previsti dalla tipologia di riferimento dell’attività), consentito ai liberi professionisti con un reddito non superiore agli 85.000 euro lordi annui, regime che avrebbe però dovuto essere loro precluso dalla particolare disciplina fiscale di riferimento. In tal modo, le prestazioni Enpam sarebbero state escluse dalla tassazione (cioè avrebbero avuto una ritenuta d’acconto pari a zero), in attesa di essere poi ricomprese nel reddito professionale complessivo, soggetto a prelievo agevolato in sede di denuncia dei redditi.

Dopo un’attenta riflessione gli uffici fiscali dell’Enpam hanno accolto la richiesta ed azzerato il prelievo, nella considerazione che in questo caso, sulla qualificazione fiscale del reddito, si possa far prevalere la natura giuridica del rapporto convenzionale, universalmente considerato di lavoro autonomo, ulteriormente convalidata dal suo carattere a tempo determinato. Gli interessati possono quindi prenddere in considerazione questa nuova chance per ridurre il prelievo fiscale, in attesa che l’Agenzia delle Entrate faccia prima o poi chiarezza su questa particolare fattispecie.

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