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Ddl Crisanti: via la politica dalla Sanità. La scelta dei Dg delle aziende ad una Commissione

Sanità pubblica Redazione DottNet | 19/05/2023 18:34

"La nomina avvenga sulla base di criteri di competenza e trasparenza, ma anche avuto riguardo alle specifiche esigenze di medici e operatori sanitari, dei pazienti e del territorio"

Andrea Crisanti torna sugli altari della cronaca con una petizione online e una proposta di legge dal titolo evocativo: «Fuori la politica dalle nomine della sanità». Il professore giunto dall’Imperial College di Londra, che ha dichiarato guerra al presidente della Regione Veneto Luca Zaia, ci va giù pesante. "E'  disponibile sul sito change.org una petizione a sostegno di un disegno di legge di mia iniziativa che intende modificare le procedure di nomina dei dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale". L’obiettivo è quello di togliere ai presidenti di Regione il potere assoluto di nominare i dirigenti del Servizio sanitario nazionale e restituirlo ai cittadini». Crisanti, prima dello scontro con Zaia, era il direttore della Microbiologia di Padova, nonché coordinatore di tutte le 14 microbiologie del Veneto.

Incarico che, successivamente, gli è stato tolto a favore del collega di Treviso Roberto Rigoli.

Ma vediamo che cosa disponeva il decreto legislativo n. 171/2016 con il quale si era previsto l’istituzione di elenchi – nazionali per i direttori generali e regionali per le altre figure apicali – di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina. Tali requisiti attengono, per un verso, al possesso di specifici titoli formativi e professionali e, per altro verso, al possesso di comprovata esperienza dirigenziale. La formazione dell’elenco nazionale è demandata a una apposita commissione istituita presso il Ministero della Salute mentre alla formazione degli elenchi regionali provvedono le regioni.

Su questa base, il decreto legislativo n. 171/2016 ha disciplinato il procedimento di nomina dei direttori generali, dei direttori sanitari e dei direttori amministrativi di aziende ed enti del Ssn prevedendo che a tali elenchi si debba attingere, necessariamente, per la nomina degli organi apicali. In particolare, per i direttori generali prevede che la nomina – affidata alla regione – avvenga sulla base della proposta di una “rosa” di candidati selezionati, tra gli iscritti all’elenco nazionale, da una commissione all’uopo nominata dalla regione stessa secondo criteri da essa stessa stabiliti e composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e uno dalla regione. La riforma del 2016 ha dunque ridotto significativamente il margine di discrezionalità dell’ente politico nella scelta dei soggetti da nominare ma non ha sciolto del tutto il nodo della piena indipendenza dell’organo apicale rispetto all’autorità politica.

Il disegno di legge presentato da Crisanti, formato da un unico articolo, intende "colmare tale lacuna" con un intervento che si muove lungo due direttrici fondamentali. In primo luogo, pur mantenendo il potere di nomina dei direttori generali in capo all’autorità politica, il disegno di legge intende rafforzare i limiti alla discrezionalità di quest’ultima prevedendo – per un verso – che la commissione valutatrice sia nominata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e, per altro verso, che detta commissione non si limiti a formare una rosa di candidati bensì selezioni il candidato che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire e lo proponga per la nomina al presidente della regione, che può rifiutarsi solo per motivate e comprovate ragioni derivanti dall’esistenza di un conflitto di interessi.

Per la commissione nominata dall’Anac si prevedono peraltro specifici criteri di composizione e, in particolare, la presenza di rappresentanti di medici, operatori sanitari, pazienti e del Sindaco del luogo in cui l’azienda o l’ente sanitario per cui si procede ha sede (o di un suo delegato). In tal modo, "si assicura che la nomina avvenga sulla base di criteri di competenza e trasparenza, ma anche avuto riguardo alle specifiche esigenze di medici e operatori sanitari, dei pazienti e del territorio". L’obiettivo che si persegue è dunque quello di conciliare l’indipendenza del procedimento di nomina da criteri strettamente politici con l’altrettanto necessaria esigenza di assicurare un nesso tra la nomina e le specifiche esigenze della comunità di riferimento, secondo una logica di equilibrio ispirata alla presenza di adeguati controlli e contrappesi. Inoltre, si prevede che la commissione valutatrice resti in carica per l’intera durata dell’incarico per cui si procede, di modo da poterla coinvolgere – mediante l’espressione di pareri vincolanti o semi-vincolanti – anche nelle fasi di conferma dell’incarico (dopo i primi ventiquattro mesi) e di eventuale revoca del medesimo, nonché di nomina di eventuale commissario.

In secondo luogo, e nella stessa prospettiva, si interviene sul procedimento di nomina – da parte del direttore generale – del direttore sanitario, del direttore amministrativo e del direttore dei servizi socio-sanitari (ove tale figura sia prevista dalla legge regionale) modificando l’attuale disciplina sostituendo agli elenchi regionali, attualmente previsti dall’articolo 3 del d.lgs. n. 171/2016, appositi elenchi nazionali, formati secondo il medesimo previsto dall’articolo 1 del medesimo decreto legislativo per l’elenco nazionale dei soggetti idonei all’assunzione dell’incarico di direttore generale.

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