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Cumulo pensionistico, quando conviene e quando sono preferibili due trattamenti

Previdenza Redazione DottNet | 10/01/2023 19:35

Il cumulo conviene soltanto quando è necessario, cioè quando, se non lo si aziona, non si acquisisce nessun diritto a pensione oppure si rischiano di perdere spezzoni contributivi

 Cumulo sì, cumulo no. Molti i medici che continuano a interrogarsi su quale effettivamente sia la soluzione più confacente ad assicurare una pensione confacente. Un lettore, per esempio,di 64 anni ( dipendente ex Inpdap dal 1 maggio 1985 al 30 novembre 2009. Dal 1 ° Dicembre 2009 a tutt'oggi specialista ambulatoriale) e con ancora 4 anni di attività davanti a se, chiede se è conveniente il cumulo o addirittura pensare a 2 pensioni separate.

Cominciamo col dire che il cumulo conviene soltanto quando è necessario, cioè quando, se non lo si aziona, non si acquisisce nessun diritto a pensione oppure si rischiano di perdere spezzoni contributivi.

Le pensioni in cumulo sono pagate totalmente dall'Inps, diventano pensioni pubbliche a tutti gli effetti e subiscono l'effetto delle leggi dello Stato, come ad esempio quella di quest'anno che limita pesantemente la rivalutazione Istat per quelle più alte. Inoltre, nel caso di pensioni a superstiti, le pensioni pubbliche sono cumulabili solo parzialmente con le pensioni dirette, mentre le pensioni Enpam non hanno questa limitazione.

Nel caso prospettato dal lettore, non c'è nessuna esigenza di azionare il cumulo ed è meglio lasciare separati i due trattamenti. Al compimento dei 67 anni, visto che ci sono più di 20 anni di contributi pubblici (oltre 24), il medico potrà iniziare a percepire la pensione dell'Inps, presentando la relativa domanda tre mesi prima e continuando a svolgere l'attività convenzionata da specialista ambulatoriale.

E' importante che continui a farlo almeno fino al compimento dei 68 anni di età, perchè altrimenti sulla Gestione Specialisti Ambulatoriali avrebbe meno di 15 anni di contributi e rischierebbe di non avere diritto a pensione, mentre, lavorando fino almeno alla data di compimento dei 68, questo requisito non è più necessario. A quel punto potrà decidere di lasciare l'attività o proseguirla fino a 70 anni, come consentito dalle attuali convenzioni. Alla cessazione, presenterà domanda per la seconda pensione.  A 68 anni maturerà il diritto anche alla pensione di Quota A del Fondo di previdenza generale dell'Enpam, nonché a quella di Quota B, se ha svolto attività libero professionale pura, pensioni che andranno richieste a parte, con domande separate. 

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