Via libera anche a veterinaria, odontoiatria, psicologia, biologia, chimica e fisica. Il testo passa ora al Senato
La Camera mercoledì sera ha approvato in prima lettura il disegno di legge con il quale si introduce la laurea abilitante in odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46), farmacia e farmacia industriale (classe LM-13), medicina veterinaria (classe LM-42), psicologia (classe LM-51). Inoltre, anche l'esame finale dei corsi di laurea magistrale per l'esercizio delle professioni di chimico, fisico e biologo diventa abilitante, previa emanazione di regolamenti di delegificazione.
Infine, il disegno di legge prevede una disciplina transitoria per coloro che hanno conseguito i titoli di studio in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti.
Il testo dispone che, nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per le predette classi di laurea magistrale, almeno 30 crediti formativi universitari vengono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. In tal senso, già l'art. 102 del Dl 18/2020 (L. 27/2020) ha introdotto, a regime, il valore abilitante della laurea magistrale in medicina e chirurgia (classe LM/41) per poter fare fronte più tempestivamente alle criticità del Ssn a seguito dell'emergenza Covid mediante personale medico abilitato.
Vengono inoltre inserite norme specifiche per l'esercizio delle professioni di chimico, fisico e biologo. Si prevede che queste professioni siano esercitate previo superamento dell'esame finale previsto per il conseguimento delle rispettive lauree magistrali.
La disciplina delle classi di laurea magistrali abilitanti dovrà prevedere:
- lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo internamente ai corsi;
- il superamento di una prova pratica valutativa.
Come dicevamo è stata poi introdotta una disciplina transitoria che si applica a tutti i corsi di studio resi abilitanti, ad eccezione del corso di laurea magistrale in psicologia per il quale si prevedono misure ad hoc. Si prevedono quindi modalità semplificate di espletamento dell'esame di Stato per coloro che "hanno conseguito" i titoli di studi sulla base dei previgenti ordinamenti didattici non abilitanti.
Sono ormai abbastanza numerosi, anche fra i medici e gli odontoiatri, i casi in cui, al momento della morte del professionista, il diritto alla pensione a superstiti venga attribuito ad un suo nipote, anche in presenza di genitori viventi.
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