Una curiosa diatriba sta coinvolgendo in questi mesi due categorie di medici del Servizio sanitario nazionale: i medici di medicina generale e gli specialisti accreditati.
In occasione di controlli effettuati dai nuclei ispettivi regionali, infatti, in alcuni casi è stata contestata agli specialisti la legittimità del servizio reso (e quindi del rimborso a carico della parte pubblica) nei casi in cui sull’impegnativa del medico curante era assente il cosiddetto sospetto diagnostico.
Questa situazione mette gli specialisti in una difficile situazione: da una parte c’è il Servizio Sanitario Nazionale che, se le impegnative sono irregolari, non rimborsa queste visite (e quindi neppure paga i contributi previdenziali all’Enpam), dall’altra ci sono i pazienti, magari con patologie gravi e richiedenti un intervento immediato, i quali, in caso di irregolarità delle impegnative, dovrebbero – per essere visitati gratis – essere rinviati dal medico di base per poi tornare dallo specialista con la documentazione corretta.
A titolo di esempio, vale la diffida presentata da alcuni oculisti abruzzesi nei confronti della Asl di appartenenza. I sanitari, facendo riferimento ad un verbale emesso dalla Commissione Ispettiva, in ordine all’ispezione effettuata presso gli ambulatori dei professionisti, propongono una serie di rilievi, che qui si riportano testualmente.
Tra le pretese irregolarità riscontrate nella documentazione esaminata dagli ispettori, l’evento più frequente è quello delle impegnative risultate prive di sospetto diagnostico.
Ora, fermo restando che dette impegnative non conformi sono state predisposte per la quasi totalità da medici convenzionati di assistenza primaria, i sottoscritti si chiedono quale dovrebbe essere, a giudizio dell’Azienda, il comportamento da tenere per evitare in futuro tali contestazioni, e precisamente se, in assenza di sospetto diagnostico riportato sull’impegnativa, gli specialisti dovrebbero:
• aggiungere sull’impegnativa di proprio pugno (o a cura del paziente) la presunta diagnosi, integrando così gli estremi di un falso documentale;
• oppure respingere l’impegnativa e rinviare il paziente al proprio medico di famiglia per la correzione o l’emissione di nuovo documento, con intuibili disagi per gli interessati e comprensibili proteste nei confronti dell’Azienda.
Nell’attendere riscontro alla richiesta come sopra formulata, i sottoscritti, proprio al fine di contenere ogni possibile disfunzione, suggeriscono all’Azienda medesima di farsi parte diligente nei confronti dei medici di medicina generale, affinché – con idonea informativa ufficiale – venga loro richiesto l’inserimento del sospetto diagnostico all’interno dell’impegnativa.
Insomma, si chiedono gli specialisti, piuttosto che chiedere a noi di commettere un reato, non sarebbe meglio ordinare ai medici di base di inserire la presunta diagnosi nell’impegnativa? Si attendono ora le risposte delle strutture interessate.
Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile
L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.
Il cedolino è già disponibile, mentre i pagamenti partiranno a inizio mese
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