La sentenza arriva dal Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3901/2019, chiarisce gli obiettivi del concorso straordinario, introdotto dall’articolo 11 della L. n. 27 del 2012. Il motivo, spiegano al Consiglio, ha il fine d'incrementare il numero delle sedi farmaceutiche, allo scopo di potenziare la tutela della salute della popolazione, nonché lo sviluppo della concorrenza. I Giudici hanno inoltre specificato che la nuova disciplina non modifica, tuttavia, le competenze regionali in materia di tutela della salute e di pianificazione dei relativi servizi, né le competenze comunali in merito alla programmazione territoriale delle farmacie.
La sentenza arriva dopo l'apertura di una nuova farmacia nella “sede 3” in frazioni di Casetta e Monteaperti del comune di Castelnuovo Berardenga. Maria Elena Franceschini, titolare dell’omonima farmacia sita nel comune di Asciano, aveva adito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana richiedendo l’annullamento degli atti che avevano legittimato la costituzione della nuova sede farmaceutica nel limitrofo comune di Castelnuovo Berardenga.
"Ne consegue - spiega il Consiglio di Stato - che la nuova disciplina di legge, che modifica i parametri numerici e disciplina il concorso straordinario, è diretta al fine di intensificare l’istituzione di sedi farmaceutiche in funzione pro-concorrenziale, attivando una competenza trasversale che il Titolo V della Costituzione riserva alla competenza statale e derogando alla programmazione periodica dell’offerta farmaceutica mediante piante organiche regionali, senza tuttavia intaccare né le competenze regionali in materia di tutela della salute e di pianificazione dei relativi servizi, né le competenze comunali in materia di programmazione territoriale, conseguendone la legittimità costituzionale della nuova disciplina e la non rilevanza, ai fini della decisione del giudizio a quo, delle censure riferite alla sopravvivenza o meno ed al rispetto o meno della pianta organica regionale ed alla connessa questione di legittimità costituzionale sollevata dall’appellante".
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