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Indennità integrativa speciale su pensioni a superstiti: stop alle decurtazioni!

Previdenza Redazione DottNet | 14/04/2009 16:52

Buone notizie per i pensionati di reversibilità più anziani di età, ed in particolare per coloro che percepiscono un trattamento a superstiti a carico dell’Inps o dell’Inpdap con decorrenza anteriore al 17 agosto 1995. Come è ben noto, infatti, la legge 335/95, entrata in vigore proprio a partire da quella data, ha previsto una robusta decurtazione (fino al 50%) dell’importo, ai danni di quei pensionati di reversibilità che fossero titolari anche di propri redditi da pensione.

Ma come funzionavano quelle decurtazioni? E’ presto detto: per le pensioni successive alla legge 335 il taglio era immediato, e le pensioni (purtroppo per i beneficiari) nascevano già ridotte. Per quelle già in godimento, invece, il legislatore aveva previsto di non intaccare troppo pesantemente un tenore di vita ormai consolidato, e pertanto, con l’art. 1, comma 41 aveva testualmente disposto che sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

Cosa aveva in mente l’estensore della norma? E’ facile ed intuitivo ritenere che egli voleva bloccare nel tempo l’importo nominale della pensione, congelandolo alla cifra erogata nell’agosto 1995. Dal momento che già da tempo le pensioni non sono più collegate agli incrementi salariali conseguiti dopo il collocamento in quiescenza degli interessati, l’unico miglioramento futuro sulla pensione può essere rappresentato soltanto dalla perequazione automatica, cioè l’adeguamento annuale della pensione alle variazioni del costo della vita.
Ma il legislatore non aveva fatto i conti con la tenacia dei pensionati d’annata che non si sono rassegnati al progressivo impoverimento dei loro assegni, rivolgendosi al giudice per tutelare i loro interessi. Qual è stata la motivazione che hanno utilizzato per difendere le loro posizioni? Quella di sostenere che l’indicizzazione non costituisce un miglioramento, ma soltanto un recupero, peraltro parziale, del valore già cristallizzato dalla norma.
E due giudici (il Tribunale di Roma Sezione Lavoro, con la sentenza n. 228337/06 e la Corte dei Conti Sezione Regione Lazio con la sentenza del 19 dicembre 2006) hanno dato loro ragione.
Scrive infatti, ad esempio, il Tribunale di Roma che la mera perequazione automatica operata nei trattamenti in essere non rappresenta "miglioramenti pensionistici” ai sensi dell’ultima parte dell’art. 1, comma 41 della legge 335/95, e pertanto riassorbibile: al contrario costituisce un semplice recupero del valore pensionistico rispetto all’aumento del costo della vita, non già dunque autonomo incremento di pensione (quest’ultimo sì soggetto all’assorbibilità di cui è menzione nella disposizione).
Quindi, fermo restando che in Italia le sentenze fanno stato solo fra le parti, tutti quelli che godono di una pensione di reversibilità calcolata su un trattamento pensionistico con decorrenza precedente a settembre 1995, e percepiscano oggi un importo inferiore al 60% del trattamento originario, più la perequazione annuale, possono far causa all’Inps o all’Inpdap perché i loro trattamenti vengano riportati su tale livello. Non c’è garanzia di successo, ma, come si è potuto vedere, buone probabilità di farcela, richiamando i medesimi precedenti.

 

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