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Il "premio di operosità" degli specialisti ambulatoriali: istruzioni per l'uso

Previdenza Redazione DottNet | 07/04/2009 13:41

A differenza dei medici di famiglia, che sono parificati ai liberi professionisti e quindi non godono di un trattamento di fine rapporto, gli specialisti che lavorano negli ambulatori delle Asl in qualità di convenzionati con il Servizio sanitario nazionale sono assimilati fiscalmente ai lavoratori dipendenti e godono di un premio al momento della cessazione definitiva dall’attività.

 

Questa liquidazione, chiamata “premio di operosità” è attualmente disciplinata dall’art. 49 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Specialistica Ambulatoriale (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2006), il quale, al comma 1, testualmente prevede: “A tutti gli specialisti ambulatoriali che svolgono la loro attività per conto delle aziende, ai sensi del presente Accordo, con regolare incarico a tempo indeterminato, alla cessazione del rapporto convenzionale spetta, dopo un anno di servizio, un premio di operosità nella misura di una mensilità per ogni anno di servizio prestato.

Il premio di operosità è un’indennità liquidata a fine servizio, ma non è il Tfr in senso tecnico: quest’ultimo, infatti, è il trattamento finale proprio dei rapporti di lavoro dipendente, formato da accantonamenti annuali rivalutati. Il premio degli ambulatoriali appartiene invece alla stessa famiglia del premio di servizio che viene liquidato ai medici ospedalieri dall’Inpdap e della buonuscita degli statali, cioè le indennità equipollenti al Tfr.

Il premio di operosità è corrisposto entro i sei mesi successivi alla cessazione e non viene liquidato in caso di rapporti a tempo determinato, perché ricompreso nello stipendio.

L’importo viene quantificato sulla base degli anni di servizio (una mensilità di stipendio per ciascun anno di lavoro) e sulla base dell’orario settimanale tenuto durante tutta la vita lavorativa. Il conteggio viene effettuato sulla base dell’ultimo stipendio (più esattamente del compenso tabellare orario, della quota di anzianità e della quota di ponderazione in vigore al momento della cessazione), ma se (come spesso avviene) l’orario settimanale tenuto negli anni precedenti è stato inferiore a quello dell’ultimo periodo, per quegli anni il valore dell’ultimo stipendio viene applicato proporzionalmente all’impegno orario.

Ed ora qualche trucco per migliorare la resa di questa prestazione.

1. Andare in pensione al momento giusto. Se si può scegliere, meglio andare in pensione quando si sono maturati tutti gli incrementi del contratto in vigore. Il calcolo in questo modo è più generoso.

2. Chiedere il conguaglio. I contratti dei convenzionati sono spesso in ritardo sulla tabella di marcia, sicché lo stipendio finale potrebbe essere aggiornato anche molti mesi dopo la cessazione effettiva. In questi casi, anche il premio va ricalcolato e, nel caso di grosse anzianità di servizio, le differenze possono essere molto consistenti.

3. Verificare che la tassazione sia corretta. Come tutti i redditi, il premio di operosità è soggetto a prelievo fiscale, che viene effettuato con il sistema della “tassazione separata” rispetto ai redditi correnti dell’anno. La base del prelievo sono le aliquote fiscali in vigore nell’anno di percezione del reddito, ma dato che la Finanziaria 2007 (Governo Prodi) le aveva sensibilmente alzate, venne introdotta una norma di salvaguardia che consentiva di applicare le più leggere aliquote dell’anno prima (Governo Berlusconi). Questa norma è ancora in vigore, ma in molti casi è sconosciuta e disattesa dalle Asl. Da parte di coloro che hanno maturato il premio di operosità dopo il 2006 è quindi opportuno verificare attentamente le modalità del prelievo fiscale, per evitare una tassazione più elevata del dovuto.

 

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