E' esercizio abusivo della professione se il medico titolare dello studio fa il dentista senza essere iscritto all'albo degli odontoiatri
Risponde di abusivo esercizio della professione di cui all'articolo 348 del Codice Penale il medico titolare dello studio che esercita attività tipiche della professione di dentista senza essere iscritto all'albo degli odontoiatri. E' quanto emerge dalla sentenza della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 22 gennaio 2018, n. 2691 (clicca qui per scaricare la sentenza completa).
L'abilitazione all'esercizio della professione è elemento che segnando la distinzione tra professioni “protette” e “non protette” attribuisce fondamento costituzionale solo alle prime in quanto rette da ordini professionali per attività che, rimesse nella loro determinazione alla legge, restano subordinate nel loro esercizio all'iscrizione in appositi albi o elenchi.
L'obbligatoria iscrizione ad appositi albi e l'appartenenza necessaria ad ordini o collegi assolvono, come osservato in dottrina, ad una duplice funzione che è da una parte quella di assoggettare il professionista alle regole deontologiche, al controllo e al potere disciplinare dell'ordine, in cui si inserisce la funzione di rendere pubblico il derivato status, in tal modo garantendo l'interesse generale al corretto esercizio della professione e l'affidamento della collettività.
In mancanza di una legge di definizione in termini positivi ed univoci del contenuto tipico dell'attività di medico chirurgo, la giurisprudenza ha individuato il principale criterio guida in quello sostanzialistico che, relativo alla connaturata specificità, esclusività e delicatezza dell'attività professionale sanitaria, ha stabilmente attribuito la legittimazione all'esercizio della professione al superamento del relativo esame di Stato ed alla conseguente iscrizione all'albo.
Deve, quindi, ritenersi corretta la condanna al medico che eserciti di fatto l'attività di dentista essendo solo laureato in medicina senza aver ottenuto l'apposita iscrizione nell'albo di odontoiatra; la specializzazione in chirurgia maxillo-facciale non consente l'esercizio di detta attività, né sono sufficienti master o stage, in quanto spetta al ministero per l'Università definire le aree di equipollenza tra i titoli.
fonte: altalex
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