La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 5501 del 2 marzo 2025, ha stabilito che il dirigente medico che esercita un’azione di esatto adempimento non può ottenere nulla di più della normale retribuzione mensile
La Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – con l’Ordinanza n. 5501, pubblicata il 2 marzo 2025, ha stabilito che il dirigente medico che esercita un’azione di esatto adempimento non può ottenere nulla di più della normale retribuzione mensile che gli spetta sulla base del contratto di lavoro in vigore. Nel caso di specie, un dirigente medico aveva chiesto l’accertamento dell’erroneo sistema di calcolo del cosiddetto debito orario giornaliero adottato dalla Asl di competenza, in occasione delle sue assenze (ferie, malattia, permessi, ecc.). In sostanza, a fronte di un orario settimanale contrattuale pari a 38 ore, corrispondenti a 6 ore e 20 minuti giornalieri, la Asl, in caso di assenza, conteggiava un orario giornaliero di sole 6 ore, costringendo il medico a recuperare gli ulteriori 20 minuti nei giorni di presenza.
La Cassazione ha però ribaltato i giudizi di primo e secondo grado. La retribuzione del medico ospedaliero, secondo la Suprema Corte, è infatti stabilita su base mensile e non oraria, e deve essere considerata comprensiva di tutte le prestazioni rese dal professionista, senza che il suo ammontare abbia nulla a che vedere con il tempo effettivo da lui dedicato al lavoro. È pacifico in ogni caso che nella fattispecie non può invocarsi il concetto di lavoro straordinario, in quanto escluso dall’art. 65 del C.C.N.L. 5.12.1996 per l’area della dirigenza medica.
In particolare, per la Cassazione, anche se l’eccedenza è dipesa dall’erroneo criterio di calcolo adottato dalla ASL per determinare il debito orario, il medico non ha comunque diritto ad essere compensato per il lavoro effettuato in più, rispetto alla misura indicata dalla contrattazione collettiva. Dice la Corte: "La stessa prospettazione della domanda come intesa ad ottenere l’esatto adempimento è infondata sol che si consideri che, come è pacifico, per le 38 ore contrattualmente previste, la controprestazione è regolarmente avvenuta. Il problema potrebbe allora spostarsi dall’ambito del rapporto prestazione/controprestazione a quello, diverso, del mancato riposo nei periodi che hanno erroneamente concorso al raggiungimento della suddetta soglia oraria. In altre parole, per periodi che non erano necessari alla prestazione del medico – intesa come insieme di debito orario e di risultati – che dunque poteva riposare e non lo ha fatto, perché la ASL gli ha imposto erroneamente il lavoro al fine di raggiungere la soglia oraria minima di cui al C.C.N.L. Alla luce di quanto accaduto, conclude la Suprema Corte, il medico potrà eventualmente far valere la responsabilità datoriale a titolo risarcitorio, ove abbia patito un pregiudizio concreto alla salute, alla personalità morale o al riposo, che dovrà specificamente allegare e provare, anche attraverso presunzioni semplici.
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